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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10316/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, con particolare riferimento alla censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso che contesta la correttezza della individuazione fotografica dell'imputato, deve rilevarsi come tale riconoscimento, effettuato nel corso delle indagini preliminari e confermato dal testimone in dibattimento, costituisca, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01); che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando l'assoluta credibilità delle dichiarazioni rese dall'operante, che ha riconosciuto con certezza l'imputato, a fronte dell'assenza di una diversa ricostruzione dei fatti da parte di quest'ultimo; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come la particolare tenuità del fatto dovesse essere esclusa in ragione del rilevante valore economico del bene oggetto della ricettazione, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità affermati al riguardo - cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, con particolare riferimento alla censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso che contesta la correttezza della individuazione fotografica dell'imputato, deve rilevarsi come tale riconoscimento, effettuato nel corso delle indagini preliminari e confermato dal testimone in dibattimento, costituisca, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01); che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando l'assoluta credibilità delle dichiarazioni rese dall'operante, che ha riconosciuto con certezza l'imputato, a fronte dell'assenza di una diversa ricostruzione dei fatti da parte di quest'ultimo; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come la particolare tenuità del fatto dovesse essere esclusa in ragione del rilevante valore economico del bene oggetto della ricettazione, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità affermati al riguardo - cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g
Sentenza Cassazione n. 10316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris