Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:477
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0675_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 agosto 2023 –
Flynn/BCE
(causa T-675/22)
«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla corrispondenza tra la BCE e una banca centrale — Diniego di accesso — Domanda di ingiunzione — Incompetenza — Atto individuale — Assenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un'ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità
(Articoli 263 e 266 TFUE)
(v. punti 18, 19, 45)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto dalla persona fisica o giuridica destinataria dell’atto impugnato – Nozione di persona destinataria – Persona che non è stata designata nell’atto – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 25-27, 29, 30, 32, 36, 37)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Banca centrale europea (BCE) che nega al ricorrente l'accesso a documenti – Ricorrente che non è il destinatario della decisione impugnata – Decisione che non tocca il ricorrente a causa di determinate sue qualità personali rispetto ad altre persone eventualmente interessate da una domanda di accesso ai documenti della BCE – Assenza di incidenza individuale sul ricorrente – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 38-41, 44, 45)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in parte per incompetenza e in parte in quanto irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] T. Flynn si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).