CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25736/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1725 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]1 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2491/11/20, depositata in data 4 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4654/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta di accoglimento del ricorso avverso l'atto di recupero IVA 2011 emesso dall'Agenzia delle Entrate per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità con irrogazione della sanzione ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.471 del 1997; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del d.l. n. 78 del 2009, anche con riferimento all'art. 10, comma 1, lett. a) n. 7, come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1 del 15 gennaio 2010, punto 3, e con riferimento all'art. 10, comma 1, lett. a) n. 6 del medesimo decreto nonché dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/97)/10 della legge n. 212/00, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità di cui all'art.10, comma 1, lett. a), n.7, d.l. n.78 del 2009- sebbene a causa di un errore materiale non essendo stato indicato il codice fiscale del professionista per una anomalia del software utilizzato - costituisse una violazione sostanziale, con conseguente legittima applicazione anche della sanzione di cui all'art.13, d.lgs. n.471 del 1997. 2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza poiché l'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni a sostegno della censura proposta risulta sufficiente per la comprensione del thema decidendum e per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso senza la necessit di far rinvio e accedere a fonti esterne al ricorso medesimo. 3.Ugulamente va disattesa l'eccezione di inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al motivo di ricorso in base alla considerazione che la società contribuente contesterebbe la valutazione degli accertamenti in fatto del giudice di merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione degli artt. 10 del d.l. n. 78 del 2009 e 13 del d.lgs. n. 471/97[1:3221:13=227. 4.11 motivo è fondato.4.1.L'art 7 del d.I 78/2009 convertito in L.102/2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità. 4.2.Nella fattispecie è pacifico che [OSCURATO:SOCIETA]. ha portato in compensazione un credito Iva maturato nel 2011 privo di «visto di conformità» ragion per cui l'Ufficio ha recuperato l'imposta e, contestando l'omesso versamento, ha applicato la sanzione proporzionale prevista dall'art. 13 del d.lvo 471/1997. 4.3 E' altrettanto incontestata la titolarità da parte del contribuente del credito Iva (" la contestazione non riguarda l'entità, sussistenza e/o liquidità del credito ma la specifica e univoca modalità normativamente prevista per l'utilizzo anticipato del credito IVA" pag. 4 della sentenza impugnata; "le compensazioni effettuate ..erano risultate indebite in quanto effettuate in assenza del visto di conformità .. sulla dichiarazione"; v. pag. 5 del controricorso). 4.4 Ciò premesso secondo l'insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, per configurare una violazione meramente formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo» (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018; Cass., sez. 6-5, n. 5289 del 2020). 4.5 Nel caso di specie la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali. 4.6 La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore. 4.7 Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. 4.8 Contrariamente a quanto assunto dall'Agenzia, la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento. 5.In conclusione, non essendosi la sentenza impugnata attenuta ai principi sora esposti, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario avverso l'atto di recupero del credito IVA e di irrogazione della sanzione. 6.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e/decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 2300,00 per compensi, euro 200,0