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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 37894/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 2516-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - contro ricorrente - avverso la SENTENZA N. 857/2017 della CORTE D'APPELLO dì CAGLIARI, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il CACIP [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, l'[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata l'inesistenza del vincolo d'inedificabilità, pari a 40 metri, apposto da quest'ultima sopra un'area consortile confinante con la strada statale 131.

1.2. L'istante, a sostegno della domanda, ha dedotto che l'area in questione, situata fuori dal centro abitato, era assoggettata ad un piano regolatore territoriale e che, pertanto, trovava applicazione l'art. 26, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada, che riduce la distanza dal confine stradale da 40 a 20 metri.

1.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alla domanda.

1.4. Il tribunale, con ordinanza del 19/6/2014, ha rigettato la domanda proposta dal Consorzio sul rilievo che il Comune di Elmas, competente per territorio, non ha emanato gli strumenti urbanistici attuativi o le varianti a quelli esistenti, che costituiscono i presupposti necessari per usufruire della dimidiazione della distanza dal ciglio stradale rispetto alla regola generale.

2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Consorzio.

2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rilevato, per un verso, che l'area in questione, com'è rimasto incontestato, ricade in parte nel territorio del Comune di Monserrato e in parte nel territorio del Comune di Elmas, non potendosi desumere dai documenti prodotti in giudizio che la stessa rientri, come invece dedotto dall'appellante, nel territorio del Comune di Cagliari, e, per altro verso, che non vi è alcuna prova del fatto che i Comuni di Elmas e Monserrato abbiano uniformato i propri strumenti urbanistici generali al piano regolatore dell'area predisposto dal Consorzio.

2.3. Il CACIP [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

2.4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

2.5. Il ricorrente ha depositato memorie.

Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l'area interessata non ricade nel territorio del Comune di Cagliari senza, tuttavia, considerare che, in realtà, tale questione non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti né di contestazione da parte dell'appellata e che, pertanto, come imposto dall'art.101 c.p.c., tale questione, per poter essere posta a fondamento della decisione, doveva essere oggetto di previa segnalazione alle parti.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l'area interessata non ricade nel territorio del Comune di Cagliari senza, tuttavia, considerare che l'[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato ma anzi espressamente ammesso il fatto che la stessa insisteva non nel Comune di Elmas ma in quello di Cagliari.

4.1. I motivi, da esaminare, congiuntamente, sono infondati.

4.2. Intanto, per ciò che riguarda la questione concernente la pretesa omessa sottoposizione,, al contraddittorio delle parti, della questione (che si assume sollevata d'ufficio) relativa all'appartenenza dell'area in questione al Comune di Elmas, è appena il caso di rilevare la radicale carenza di interesse del ricorrente, trattandosi della denuncia di un vizio processuale alla quale non risulta allegata l'indicazione del Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 concreto pregiudizio eventualmente sofferto dalla deducente per effetto della violazione processuale denunciata.

A tale ultimo riguardo, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale deve ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio (Cass. n. 3432 del 2016; Cass. n. 24969 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019, in motiv.; Cass. n. 22778 del 2019; Cass. n. 5408 del 2020; Cass. n. 1602 del 2021; in precedenza, Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 19942 del 2008).

4.3. L'affermata appartenenza dell'area in questione al Comune di Cagliari, in effetti, s'infrange sul differente accertamento in fatto svolto dalla corte d'appello la quale, invero, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, non era emersa che la stessa rientrasse, come preteso dall'appellante, nel territorio del Comune di Cagliari.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella (asseritamente) riveniente dalla mancata contestazione ad opera di una delle parti dei fatti ex adverso dedotti (Cass.

SU n. 11377 del 2015, per cui "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 1-2 allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; Cass.

SU n. 2951 del 2016), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nella specie neppure invocato, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. 5.11 ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 3.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 2516-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - contro ricorrente - avverso la SENTENZA N. 857/2017 della CORTE D'APPELLO dì CAGLIARI, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il CACIP [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, l'[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata l'inesistenza del vincolo d'inedificabilità, pari a 40 metri, apposto da quest'ultima sopra un'area consortile confinante con la strada statale 131. 1.2. L'istante, a sostegno della domanda, ha dedotto che l'area in questione, situata fuori dal centro abitato, era assoggettata ad un piano regolatore territoriale e che, pertanto, trovava applicazione l'art. 26, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada, che riduce la distanza dal confine stradale da 40 a 20 metri. 1.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alla domanda. 1.4. Il tribunale, con ordinanza del 19/6/2014, ha rigettato la domanda proposta dal Consorzio sul rilievo che il Comune di Elmas, competente per territorio, non ha emanato gli strumenti urbanistici attuativi o le varianti a quelli esistenti, che costituiscono i presupposti necessari per usufruire della dimidiazione della distanza dal ciglio stradale rispetto alla regola generale. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Consorzio. 2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rilevato, per un verso, che l'area in questione, com'è rimasto incontestato, ricade in parte nel territorio del Comune di Monserrato e in parte nel territorio del Comune di Elmas, non potendosi desumere dai documenti prodotti in giudizio che la stessa rientri, come invece dedotto dall'appellante, nel territorio del Comune di Cagliari, e, per altro verso, che non vi è alcuna prova del fatto che i Comuni di Elmas e Monserrato abbiano uniformato i propri strumenti urbanistici generali al piano regolatore dell'area predisposto dal Consorzio. 2.3. Il CACIP [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 2.4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 2.5. Il ricorrente ha depositato memorie. Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l'area interessata non ricade nel territorio del Comune di Cagliari senza, tuttavia, considerare che, in realtà, tale questione non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti né di contestazione da parte dell'appellata e che, pertanto, come imposto dall'art.101 c.p.c., tale questione, per poter essere posta a fondamento della decisione, doveva essere oggetto di previa segnalazione alle parti. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato la domanda sul rilievo che l'area interessata non ricade nel territorio del Comune di Cagliari senza, tuttavia, considerare che l'[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato ma anzi espressamente ammesso il fatto che la stessa insisteva non nel Comune di Elmas ma in quello di Cagliari. 4.1. I motivi, da esaminare, congiuntamente, sono infondati. 4.2. Intanto, per ciò che riguarda la questione concernente la pretesa omessa sottoposizione,, al contraddittorio delle parti, della questione (che si assume sollevata d'ufficio) relativa all'appartenenza dell'area in questione al Comune di Elmas, è appena il caso di rilevare la radicale carenza di interesse del ricorrente, trattandosi della denuncia di un vizio processuale alla quale non risulta allegata l'indicazione del Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 concreto pregiudizio eventualmente sofferto dalla deducente per effetto della violazione processuale denunciata. A tale ultimo riguardo, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale deve ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio (Cass. n. 3432 del 2016; Cass. n. 24969 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019, in motiv.; Cass. n. 22778 del 2019; Cass. n. 5408 del 2020; Cass. n. 1602 del 2021; in precedenza, Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 19942 del 2008). 4.3. L'affermata appartenenza dell'area in questione al Comune di Cagliari, in effetti, s'infrange sul differente accertamento in fatto svolto dalla corte d'appello la quale, invero, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, non era emersa che la stessa rientrasse, come preteso dall'appellante, nel territorio del Comune di Cagliari. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella (asseritamente) riveniente dalla mancata contestazione ad opera di una delle parti dei fatti ex adverso dedotti (Cass. SU n. 11377 del 2015, per cui "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 1-2 allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; Cass. SU n. 2951 del 2016), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nella specie neppure invocato, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. 5.11 ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 3.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Ric. 2018 n. 2516 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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