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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 08925/2025

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19530/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. rappre sentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., società a responsabilità limitata con socio unico,in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza n. 18514/202 4 de lla Corte di Cassazione , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione degli errorimateriali contenut i nell’ordinanza della Cortedi Cassazione, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nel giudizio tra le parti indicate in epigrafe,che ha cassato la decisione impugnatacon rinvio della causa presso la Corte di Appello di L’Aquil a. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso depositato , iscritto a ruolo, non risulta notificato alla controparte.

Al riguardo, va osservato che Il mero deposito dell'istanza dicorrezione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione delcontraddittorio (Cass., n. 17565/2022).

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto(SU, n. 4353/2023).Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, deve essere instaurato il contraddittorio con la notifica alla controparte.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19530/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. rappre sentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., società a responsabilità limitata con socio unico,in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza n. 18514/202 4 de lla Corte di Cassazione , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione degli errorimateriali contenut i nell’ordinanza della Cortedi Cassazione, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nel giudizio tra le parti indicate in epigrafe,che ha cassato la decisione impugnatacon rinvio della causa presso la Corte di Appello di L’Aquil a. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso depositato , iscritto a ruolo, non risulta notificato alla controparte. Al riguardo, va osservato che Il mero deposito dell'istanza dicorrezione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione delcontraddittorio (Cass., n. 17565/2022). In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto(SU, n. 4353/2023).Nella specie, il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non risulta notificato; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, deve essere instaurato il contraddittorio con la notifica alla controparte. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso. Cos
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