Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:730
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0176_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA]
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2006, causa T‑92/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001)3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell’attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE – Obbligo in capo alla Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio previsto dell’art. 88, n. 2, CE, in caso di difficoltà di valutazione o di dubbi
[OSCURATO:PERSONA]
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 gennaio 2006, causa T‑92/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, è annullata.
2) Il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell’attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, è irricevibile.
3) [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate alle spese di entrambi i gradi del giudizio.