CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NIGRELLI Ettorina ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Caltanisetta n.9/14 in data 18/12/2014 che dichiarava la inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositato in data 31/1/2014 per insufficienza e incompletezza della documentazione al- legata; 2. la ricorrente si duole della mancata valutazione della documentazione integrativa allegata a sostegno dell'istanza. 3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto proposto dalla parte per- sonalmente e non tramite difensore abilitato al patrocinio dinanzi al giudice di legittimità. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personal- mente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patroci- nare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso si presenta inoltre sprovvisto della enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che stanno a fondamento della impugnazione. 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applica- bile al caso in specie, in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 DEPOSFTATO iUCATELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente