Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 29106/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: GAGLIANO Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione dell'ordine di demolizione, con le conseguenziali statuizioni; lette le conformi conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato GAGLIANO Santo alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b), 83, 93, 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata emanazione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n 380 del 2001, trattandosi di statuizione obbligatoria in caso di condanna.

I

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia dell'ordine di demolizione con le conseguenziali statuizioni, ritenendo infondate le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto* (Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015, Spanò, Rv. 265192 -

01. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 35910 del 14/09/2021, Mazzella).

L'omissione del Tribunale ha imposto la proposizione dell'odierno ricorso, avuto riguardo all'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, Laudani, Rv. 283473 - 01).

Alla predetta omissione può porre rimedio questa Suprema Corte - previo annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata - avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. l, cod. proc. pien., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.

Così deciso il 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA],e etensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: GAGLIANO Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione dell'ordine di demolizione, con le conseguenziali statuizioni; lette le conformi conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato GAGLIANO Santo alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b), 83, 93, 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata emanazione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n 380 del 2001, trattandosi di statuizione obbligatoria in caso di condanna. I 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia dell'ordine di demolizione con le conseguenziali statuizioni, ritenendo infondate le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto* (Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015, Spanò, Rv. 265192 - 01. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 35910 del 14/09/2021, Mazzella). L'omissione del Tribunale ha imposto la proposizione dell'odierno ricorso, avuto riguardo all'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, Laudani, Rv. 283473 - 01). Alla predetta omissione può porre rimedio questa Suprema Corte - previo annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata - avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. l, cod. proc. pien., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce. Così deciso il 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA],e etensor
Sentenza Cassazione n. 29106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris