CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maritato, Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-nonché controScci Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 16117/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 18840/2026Data pubblicazione 10/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.668/2021 depositatail 13/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, e che le stesse vanno compensate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 09/06/2026