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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00829/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di:

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce l'abnormità dell'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, in relazione ai reati di porto abusivo di armi (art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di [OSCURATO:PERSONA], per mancata notifica al suo difensore di fiducia; Rilevato che il medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte nel procedimento RG 2148/2022, con sentenza Sez.

IV, n. 18061 del 4 aprile 2022, non mass.; Ritenuto, dunque, che deve dichiararsi non luogo a procedere.

P. Q. M. Dichiara non luogo a procedere perché il medesimo ricorso è già stato deciso nel procedimento RG 2148/2022 con sentenza 18061/2022.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di: 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce l'abnormità dell'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, in relazione ai reati di porto abusivo di armi (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di [OSCURATO:PERSONA], per mancata notifica al suo difensore di fiducia; Rilevato che il medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte nel procedimento RG 2148/2022, con sentenza Sez. IV, n. 18061 del 4 aprile 2022, non mass.; Ritenuto, dunque, che deve dichiararsi non luogo a procedere. P. Q. M. Dichiara non luogo a procedere perché il medesimo ricorso è già stato deciso nel procedimento RG 2148/2022 con sentenza 18061/2022. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 00829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris