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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14656/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, discutendosi della continuazione tra due reati accertati con altrettante sentenze di patteggiamento, l'istante ha ritualmente introdotto la procedura prevista dall'art. 188 disp att. cod. proc. pen. sottoponendo una specifica proposta al pubblico ministero che, tuttavia, non ha ritenuto di aderirvi; che il giudice dell'esecuzione, chiamato a vagliare, in ossequio al dettato normativo, il dissenso manifestato dalla pubblica accusa, lo ha stimato giustificato in ragione: dello lato temporale tra le condotte, pure omogenee; del fatto che Cirillo, dopo la commissione del primo reato, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; dell'incongruità della pena proposta; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato, depurata dall'imprecisa indicazione del periodo decorso tra le manifestazioni criminose (che è pari a tre mesi e quattordici giorni e non a sei mesi) appare, comunque, esente da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché valorizza un dato cronologico idoneo, dì per sé, ad attestare !a reciproca autonomia delle deliberazioni e, per di più, rafforzato dalla sottoposizione dell'odierno ricorrente, nel periodo intermedio, a misura cautelare detentiva, evento che, quantunque non determinante, in via automatica e necessaria, l'interruzione del disegno criminoso (così, tra le altre, Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 - 01), può senz'altro costituire momento di frattura, spettando al giudice di merito di verificare se, in concreto, esso costituisca o meno ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365 — 01); che, d'altro canto, il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di aggiungere che la pena indicata da Cirillo, pari ad un anno ed otto mesi di reclusione e 4.400 euro di multa (in luogo di due anni e sei mesi di reclusione e 6.600 euro di multa, somma delle pene irrogate in sede di cognizione) appare incongrua, avuto riguardo al disvalore complessivo delle condotte da lui poste in essere, così formulando un giudizio che è espressione di discrezionalità in questa sede non sindacabile, sicché il ricorso si palesa, anche sotto questo aspetto, amente infondato;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, discutendosi della continuazione tra due reati accertati con altrettante sentenze di patteggiamento, l'istante ha ritualmente introdotto la procedura prevista dall'art. 188 disp att. cod. proc. pen. sottoponendo una specifica proposta al pubblico ministero che, tuttavia, non ha ritenuto di aderirvi; che il giudice dell'esecuzione, chiamato a vagliare, in ossequio al dettato normativo, il dissenso manifestato dalla pubblica accusa, lo ha stimato giustificato in ragione: dello lato temporale tra le condotte, pure omogenee; del fatto che Cirillo, dopo la commissione del primo reato, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; dell'incongruità della pena proposta; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato, depurata dall'imprecisa indicazione del periodo decorso tra le manifestazioni criminose (che è pari a tre mesi e quattordici giorni e non a sei mesi) appare, comunque, esente da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché valorizza un dato cronologico idoneo, dì per sé, ad attestare !a reciproca autonomia delle deliberazioni e, per di più, rafforzato dalla sottoposizione dell'odierno ricorrente, nel periodo intermedio, a misura cautelare detentiva, evento che, quantunque non determinante, in via automatica e necessaria, l'interruzione del disegno criminoso (così, tra le altre, Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 - 01), può senz'altro costituire momento di frattura, spettando al giudice di merito di verificare se, in concreto, esso costituisca o meno ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365 — 01); che, d'altro canto, il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di aggiungere che la pena indicata da Cirillo, pari ad un anno ed otto mesi di reclusione e 4.400 euro di multa (in luogo di due anni e sei mesi di reclusione e 6.600 euro di multa, somma delle pene irrogate in sede di cognizione) appare incongrua, avuto riguardo al disvalore complessivo delle condotte da lui poste in essere, così formulando un giudizio che è espressione di discrezionalità in questa sede non sindacabile, sicché il ricorso si palesa, anche sotto questo aspetto, amente infondato;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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