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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33937/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M8OSB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, in data 10 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M80SB), in relazione a quattro episodi di violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Osimo, di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi sei di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione riconosciuto su fatti giudicati con sentenza definitiva resa dal Tribunale di Ancona in data 26 marzo 2019.

Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv.

A. Rocco (erronea applicazione di legge penale, con riferimento al calcolo dell'aumento operato a titolo di continuazione, reputato eccessivo, e vizio di motivazione in relazione al secondo motivo di appello) è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rimesso al giudice del merito, peraltro, nella specie, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 ove la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice), sulla base della personalità dell'imputato, nonché della gravità del fatto, tenuto conto comunque, che l'aumento risulta irrogato, tenendo conto anche della continuazione interna, in misura che, comunque, non si discosta significativamente dal minimo edittale.

Rilevato, peraltro, che l'esame dei motivi di appello sul trattamento sanzionatorio (cfr. p. 2 della sentenza di appello) nella incontestata sintesi contenuta nella sentenza appellata, si erano incentrati sull'eccessività dell'aumento di pena a titolo di continuazione che si chiedeva al giudice di secondo grado di contenere.

Ritenuto, comunque, che la sentenza della Sez. 3, n. 1663 del 2022, Sicuranza, Rv. 268692, citata dal ricorrente, contiene il principio di diritto richiamato (senza che siano segnalati, invero, pronunce conformi) affermato in caso di decurtazione di pena per i reati satellite per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, rilevando che questa deve essere effettuata una sola volta, senza che a tale riduzione si pervenga tenendo conto, per ciascun reato satellite, della continuazione interna, fattispecie, dunque, diversa dal caso al vaglio, in cui il primo giudice ha operato un unico aumento ex art. 81 cod. pen. (mesi nove di reclusione) poi ridotto di un terzo per il rito abbreviato, specificando che detta entità della pena conteneva, al suo interno, l'aumento ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna relativa alle diverse condotte ex art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011 contestate.Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M8OSB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, in data 10 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M80SB), in relazione a quattro episodi di violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Osimo, di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi sei di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione riconosciuto su fatti giudicati con sentenza definitiva resa dal Tribunale di Ancona in data 26 marzo 2019. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. A. Rocco (erronea applicazione di legge penale, con riferimento al calcolo dell'aumento operato a titolo di continuazione, reputato eccessivo, e vizio di motivazione in relazione al secondo motivo di appello) è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rimesso al giudice del merito, peraltro, nella specie, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 ove la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice), sulla base della personalità dell'imputato, nonché della gravità del fatto, tenuto conto comunque, che l'aumento risulta irrogato, tenendo conto anche della continuazione interna, in misura che, comunque, non si discosta significativamente dal minimo edittale. Rilevato, peraltro, che l'esame dei motivi di appello sul trattamento sanzionatorio (cfr. p. 2 della sentenza di appello) nella incontestata sintesi contenuta nella sentenza appellata, si erano incentrati sull'eccessività dell'aumento di pena a titolo di continuazione che si chiedeva al giudice di secondo grado di contenere. Ritenuto, comunque, che la sentenza della Sez. 3, n. 1663 del 2022, Sicuranza, Rv. 268692, citata dal ricorrente, contiene il principio di diritto richiamato (senza che siano segnalati, invero, pronunce conformi) affermato in caso di decurtazione di pena per i reati satellite per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, rilevando che questa deve essere effettuata una sola volta, senza che a tale riduzione si pervenga tenendo conto, per ciascun reato satellite, della continuazione interna, fattispecie, dunque, diversa dal caso al vaglio, in cui il primo giudice ha operato un unico aumento ex art. 81 cod. pen. (mesi nove di reclusione) poi ridotto di un terzo per il rito abbreviato, specificando che detta entità della pena conteneva, al suo interno, l'aumento ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna relativa alle diverse condotte ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 contestate.Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 33937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris