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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:578
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 settembre 2009 – Commissione / Austria (causa C‑477/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

Dispositivo 1) La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 di tale direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 settembre 2009 – Commissione / Austria (causa C‑477/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22). Dispositivo 1) La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 di tale direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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