Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07548/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17707-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1884/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:PERSONA] SRL convenne avanti al Tribunale di Nola la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (di seguito, MPS) per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di questa in ordine al fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.761.560,00=, nonché condanna al pagamento dell’ulteriore importo di euro 41.213,00= a titolo di rimborso per assegni asseritamente addebitati dalla banca sul conto della società attrice in modo illegittimo perché recanti firma apocrifa.

L’attrice sostenne l’illegittimità del recesso dal rapporto di conto corrente e dall’apertura di credito concessa perché attuato dalla Banca in data 15/1/1998, senza addurre alcuna valida motivazione, e da ascrivere al deteriorarsi dei rapporti interpersonali tra l’amministratore della società ed il direttore della banca; dedusse che, a causa della forzata illiquidità seguita alla chiusura del rapporto bancario ed all’impossibilità di ottenere altre linee di credito, la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nola in data 23/7/1998, fallimento che si era chiuso a febbraio 2002 con soddisfacimento dei creditori e rimessione in bonis della società.

La banca resistette, deducendo l’infondatezza delle avverse domanda in fatto ed in diritto.

Il Tribunale dichiarò l’illegittimità del recesso operato dalla banca e condannò la banca al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 L’appello principale proposto dalla banca è stato in parte accolto, mentre è stato respinto l’appello incidentale della società.

Per quanto ancora interessa, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di illegittimità del recesso, ma ha affermato, accogliendo in parte l’appello principale, che la società, su cui gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito adeguata prova dell'esistenza del nesso causale tra l'illegittimo recesso ed il successivo fallimento della società, dedotto quale evento dannoso fonte di risarcimento.

In particolare, ha ritenuto che fosse rimasta priva di necessario riscontro probatorio la circostanza che il repentino recesso avesse determinato una situazione di improvvisa illiquidità della società non superabile mediante l'accesso ad altre fonti di credito, causando in tal modo il dissesto finanziario che l'avrebbe poi condotta al fallimento.

Ha rimarcato, in proposito, che al momento del recesso l’apertura di credito risultava già utilizzata oltre il limite consentito e che, a seguito del recesso, la società non aveva provveduto a restituire materialmente gli importi dovuti e non si era, quindi, privata di liquidità; che la società non aveva fornito la prova dell’impossibilità ad accedere al credito bancario, né di avere inutilmente formulato richieste in tal senso ad altre banche; ha quindi rilevato che plurimi e consistenti indizi, puntualmente analizzati, dimostravano che la situazione di illiquidità aveva avuto origine in epoca ben anteriore al recesso.

Ha, infine, respinto l'appello incidentale, relativo alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda di pagamento di somme indebitamente addebitate sul conto di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di assegni recanti firme apocrife, perché non adeguatamente provato l'assunto da parte della società.

Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] SRL ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.

É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 167 e 116 cod.proc.civ., la violazione del principio dell’obbligo di contestazione in riferimento alla situazione di illiquidità e di preclusione per [OSCURATO:PERSONA] di accedere al credito bancario susseguentemente al recesso di MPS.

La censura si appunta sulla affermazione della Corte di appello, secondo la quale la società non aveva fornito la prova della situazione di illiquidità e della impossibilità di accedere al credito bancario seguite al recesso della banca, perché, secondo la ricorrente, tali fatti costituivi della domanda, specificamente dedotti nell’atto di citazione, non erano stati contestati dalla banca.

In particolare, sostiene che la banca nulla aveva «dedotto in ordine al rapporto eziologico tra condotta ed evento dannoso affermato dall’attrice ed in particolare in ordine sia alla improvvisa ed irreversibile illiquidità indotta dal suo brutale recesso, sia all’impossibilità di accedere al credito bancario» (fol. 5 del ric.).

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.112, 345, secondo comma, e 346 cod.proc.civ., per mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla prova del nesso causale tra l’illegittimo recesso di MPS ed il dissesto di [OSCURATO:PERSONA].

La censura, relativa alla medesima statuizione criticata con il primo motivo, lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto, oltre che della mancata contestazione, anche della Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 mancata proposizione di uno specifico motivo di gravame circa l’assenza del nesso causale da parte della banca, limitatasi – a suo dire – a denunciare la contraddittorietà della sentenza di primo grado ed a dedurre che la stessa aveva implicitamente accertato la mancata prova del danno anche sotto il profilo del nesso causale.

Sostiene, quindi, che la Corte partenopea sarebbe incorsa in ultrapetizione poiché non era stata devoluta alla sua cognizione la mancanza di prova del nesso causale da parte dell’attrice.

1.3. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello e non la censurano adeguatamente.

1.4. Invero, come già ricordato, la Corte distrettuale ha affermato che spettava alla società provare la ricorrenza del nesso causale tra il fatto denunciato (recesso) e l’evento (stato di illiquidità) causativo del danno; quindi, non solo ha escluso che tale prova fosse stata assolta dalla società, ma anche affermato che le emergenze istruttorie deponevano in senso opposto (superamento del limite concesso al credito prima del recesso - mancata restituzione dell’utilizzato dopo il recesso) e che, per di più, vi erano molteplici indizi che facevano retrodatare lo stato di illiquidità ad epoca ben anteriore al recesso (per distrazione dei fondi e dissipazione dei beni sociali da parte del padre dell’amministratore, con il sostanziale consenso di quest’ultimo).

La società contesta tale complessa ed articolata decisione, invocando l’erronea applicazione del principio di non contestazione e sostenendo la mancata formulazione di autonomo motivo di impugnazione.

Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 A suo parere, la difesa della banca, articolata sulla deduzione della legittimità del recesso (1), della riconducibilità del fallimento all’iniziativa di creditori terzi (2) e della mancanza di prova circa la quantificazione del danno (3), non avrebbe messo in discussione il fatto che la sua condotta aveva causato la situazione di irreversibile liquidità, nemmeno in sede di gravame.

1.5. Tale prospettazione va disattesa.

Nel caso in esame la ricorrente – nonostante fosse suo onere - non si è fatta carico di illustrare come si sarebbe formata la “non contestazione” da parte della banca sul punto, né ha censurato la complessiva ratio decidendi espressa dalla Corte distrettuale, che ha motivatamente collocato in epoca ben anteriore al recesso il sorgere della situazione di illiquidità, con evidenti ricadute sull’ammissibilità dei motivi.

Inoltre, la stessa lettura della sentenza impugnata contraddice l’assunto della ricorrente.

Rammentando che i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. 7 maggio 2018, n. 10864), va osservato che – come si evince dalla sentenza impugnata - la banca, per sostenere la legittimità del recesso, impostò la sua linea difensiva, anche in sede di gravame sul ripetuto sforamento delle linee di credito, elemento volti ad avvalorare la inaffidabilità finanziaria e la criticità del rapporto, aspetti incompatibili con l’assunto che la ricorrente vorrebbe sostenere e con i quali, per di più, non si confronta affatto.

Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Va, altresì, considerato che il giudizio sul nesso di causalità costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. n. 4439 del 25/02/2014; Cass. n. 9985 del 10/04/2019).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.115 cod.proc.civ., errore di percezione, nullità della sentenza ex art.132, secondo comma, n.4 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene l’erroneità della decisione in merito alla situazione economico patrimoniale della società in epoca anteriore al recesso e si duole che non sia stato correttamente percepito il contenuto dei documenti prodotti in giudizio e non siano stati valutati i dati contabili in merito all’attivo patrimoniale, alla quota preminente dell’indebitamento, ai ricavi realizzati nei suoi tre anni di attività ed alle anticipazioni sugli incassi assicurate da MPS, sulla scorta dei quali «era in grado di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni rimanendo entro il limite dell’affidamento» (fol. 8 del ric.), che avrebbero condotto ad opposta conclusione in ordine alla situazione di illiquidità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Premesso che l’assunto della ricorrente circa la sua capacità di far fronte alle obbligazioni regolarmente, rimanendo entro il limite dell’affidamento, confligge con l’accertamento compiuto sia in primo che secondo grado – e non contestato - circa il costante sconfinamento dal fido, anche se tollerato dalla banca (fol.13 della sent. imp.), va osservato che la Corte di merito ha ben motivato sulle ragioni per cui ha ravvisato l’anteriorità dello stato di decozione della società e della situazione di illiquidità rispetto al recesso: ciò proprio esaminando la situazione patrimoniale ed economica della società.

Invero, quanto specificamente accertato dalla Corte di appello in merito all’assunzione di oneri finanziari superiori alla Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 reale capacità reddituale dell’impresa – desumibile anche dal costante sconfinamento - ed alla sistematica opera distrattiva di fondi posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], padre dell’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], con il sostanziale consenso di quest’ultimo, non è stato concretamente contestato dalla ricorrente, che sollecita in realtà un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità, sulla scorta della personale ed ipotetica valutazione della situazione aziendale.

3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art.115, secondo comma, cod.proc.civ., notorietà degli effetti preclusivi dell’iscrizione al CRIF, che viene collegato al protesto elevato a suo nome - a suo parere illegittimamente - il 5/11/1996.

3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, focalizzata sulla eccessiva anteriorità del protesto rispetto al recesso e sul fatto che, a seguito del pagamento, in tale arco temporale, la società avrebbe potuto richiedere la cancellazione del protesto senza ulteriori conseguenze.

4.1. Con il quinto motivo si denuncia la mancata valutazione di due documenti decisivi per la controversia, interferenti con questione oggetto di contraddittorio, individuati, il primo, nella nota della banca del 17/4/1998 in cui si dava conto dello scoperto di conto corrente conseguito al recesso, ed il secondo, nel decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell’art.118, n.3, legge fall. del Tribunale fallimentare in data 4-5/2/2004.

4.2. Il motivo è inammissibile perché prospetta questioni di cui non viene illustrata la decisività in relazione a quanto statuito dalla Corte di appello in merito alla preesistenza della situazione di illiquidità rispetto al recesso e sollecita il riesame del merito.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ric. 2020 n. 17707 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17707-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1884/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La società [OSCURATO:PERSONA] SRL convenne avanti al Tribunale di Nola la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (di seguito, MPS) per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di questa in ordine al fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.761.560,00=, nonché condanna al pagamento dell’ulteriore importo di euro 41.213,00= a titolo di rimborso per assegni asseritamente addebitati dalla banca sul conto della società attrice in modo illegittimo perché recanti firma apocrifa. L’attrice sostenne l’illegittimità del recesso dal rapporto di conto corrente e dall’apertura di credito concessa perché attuato dalla Banca in data 15/1/1998, senza addurre alcuna valida motivazione, e da ascrivere al deteriorarsi dei rapporti interpersonali tra l’amministratore della società ed il direttore della banca; dedusse che, a causa della forzata illiquidità seguita alla chiusura del rapporto bancario ed all’impossibilità di ottenere altre linee di credito, la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nola in data 23/7/1998, fallimento che si era chiuso a febbraio 2002 con soddisfacimento dei creditori e rimessione in bonis della società. La banca resistette, deducendo l’infondatezza delle avverse domanda in fatto ed in diritto. Il Tribunale dichiarò l’illegittimità del recesso operato dalla banca e condannò la banca al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 L’appello principale proposto dalla banca è stato in parte accolto, mentre è stato respinto l’appello incidentale della società. Per quanto ancora interessa, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di illegittimità del recesso, ma ha affermato, accogliendo in parte l’appello principale, che la società, su cui gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito adeguata prova dell'esistenza del nesso causale tra l'illegittimo recesso ed il successivo fallimento della società, dedotto quale evento dannoso fonte di risarcimento. In particolare, ha ritenuto che fosse rimasta priva di necessario riscontro probatorio la circostanza che il repentino recesso avesse determinato una situazione di improvvisa illiquidità della società non superabile mediante l'accesso ad altre fonti di credito, causando in tal modo il dissesto finanziario che l'avrebbe poi condotta al fallimento. Ha rimarcato, in proposito, che al momento del recesso l’apertura di credito risultava già utilizzata oltre il limite consentito e che, a seguito del recesso, la società non aveva provveduto a restituire materialmente gli importi dovuti e non si era, quindi, privata di liquidità; che la società non aveva fornito la prova dell’impossibilità ad accedere al credito bancario, né di avere inutilmente formulato richieste in tal senso ad altre banche; ha quindi rilevato che plurimi e consistenti indizi, puntualmente analizzati, dimostravano che la situazione di illiquidità aveva avuto origine in epoca ben anteriore al recesso. Ha, infine, respinto l'appello incidentale, relativo alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda di pagamento di somme indebitamente addebitate sul conto di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di assegni recanti firme apocrife, perché non adeguatamente provato l'assunto da parte della società. Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] SRL ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 167 e 116 cod.proc.civ., la violazione del principio dell’obbligo di contestazione in riferimento alla situazione di illiquidità e di preclusione per [OSCURATO:PERSONA] di accedere al credito bancario susseguentemente al recesso di MPS. La censura si appunta sulla affermazione della Corte di appello, secondo la quale la società non aveva fornito la prova della situazione di illiquidità e della impossibilità di accedere al credito bancario seguite al recesso della banca, perché, secondo la ricorrente, tali fatti costituivi della domanda, specificamente dedotti nell’atto di citazione, non erano stati contestati dalla banca. In particolare, sostiene che la banca nulla aveva «dedotto in ordine al rapporto eziologico tra condotta ed evento dannoso affermato dall’attrice ed in particolare in ordine sia alla improvvisa ed irreversibile illiquidità indotta dal suo brutale recesso, sia all’impossibilità di accedere al credito bancario» (fol. 5 del ric.). 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.112, 345, secondo comma, e 346 cod.proc.civ., per mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla prova del nesso causale tra l’illegittimo recesso di MPS ed il dissesto di [OSCURATO:PERSONA]. La censura, relativa alla medesima statuizione criticata con il primo motivo, lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto, oltre che della mancata contestazione, anche della Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 mancata proposizione di uno specifico motivo di gravame circa l’assenza del nesso causale da parte della banca, limitatasi – a suo dire – a denunciare la contraddittorietà della sentenza di primo grado ed a dedurre che la stessa aveva implicitamente accertato la mancata prova del danno anche sotto il profilo del nesso causale. Sostiene, quindi, che la Corte partenopea sarebbe incorsa in ultrapetizione poiché non era stata devoluta alla sua cognizione la mancanza di prova del nesso causale da parte dell’attrice. 1.3. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello e non la censurano adeguatamente. 1.4. Invero, come già ricordato, la Corte distrettuale ha affermato che spettava alla società provare la ricorrenza del nesso causale tra il fatto denunciato (recesso) e l’evento (stato di illiquidità) causativo del danno; quindi, non solo ha escluso che tale prova fosse stata assolta dalla società, ma anche affermato che le emergenze istruttorie deponevano in senso opposto (superamento del limite concesso al credito prima del recesso - mancata restituzione dell’utilizzato dopo il recesso) e che, per di più, vi erano molteplici indizi che facevano retrodatare lo stato di illiquidità ad epoca ben anteriore al recesso (per distrazione dei fondi e dissipazione dei beni sociali da parte del padre dell’amministratore, con il sostanziale consenso di quest’ultimo). La società contesta tale complessa ed articolata decisione, invocando l’erronea applicazione del principio di non contestazione e sostenendo la mancata formulazione di autonomo motivo di impugnazione. Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 A suo parere, la difesa della banca, articolata sulla deduzione della legittimità del recesso (1), della riconducibilità del fallimento all’iniziativa di creditori terzi (2) e della mancanza di prova circa la quantificazione del danno (3), non avrebbe messo in discussione il fatto che la sua condotta aveva causato la situazione di irreversibile liquidità, nemmeno in sede di gravame. 1.5. Tale prospettazione va disattesa. Nel caso in esame la ricorrente – nonostante fosse suo onere - non si è fatta carico di illustrare come si sarebbe formata la “non contestazione” da parte della banca sul punto, né ha censurato la complessiva ratio decidendi espressa dalla Corte distrettuale, che ha motivatamente collocato in epoca ben anteriore al recesso il sorgere della situazione di illiquidità, con evidenti ricadute sull’ammissibilità dei motivi. Inoltre, la stessa lettura della sentenza impugnata contraddice l’assunto della ricorrente. Rammentando che i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. 7 maggio 2018, n. 10864), va osservato che – come si evince dalla sentenza impugnata - la banca, per sostenere la legittimità del recesso, impostò la sua linea difensiva, anche in sede di gravame sul ripetuto sforamento delle linee di credito, elemento volti ad avvalorare la inaffidabilità finanziaria e la criticità del rapporto, aspetti incompatibili con l’assunto che la ricorrente vorrebbe sostenere e con i quali, per di più, non si confronta affatto. Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Va, altresì, considerato che il giudizio sul nesso di causalità costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. n. 4439 del 25/02/2014; Cass. n. 9985 del 10/04/2019). 2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.115 cod.proc.civ., errore di percezione, nullità della sentenza ex art.132, secondo comma, n.4 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene l’erroneità della decisione in merito alla situazione economico patrimoniale della società in epoca anteriore al recesso e si duole che non sia stato correttamente percepito il contenuto dei documenti prodotti in giudizio e non siano stati valutati i dati contabili in merito all’attivo patrimoniale, alla quota preminente dell’indebitamento, ai ricavi realizzati nei suoi tre anni di attività ed alle anticipazioni sugli incassi assicurate da MPS, sulla scorta dei quali «era in grado di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni rimanendo entro il limite dell’affidamento» (fol. 8 del ric.), che avrebbero condotto ad opposta conclusione in ordine alla situazione di illiquidità. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.3. Premesso che l’assunto della ricorrente circa la sua capacità di far fronte alle obbligazioni regolarmente, rimanendo entro il limite dell’affidamento, confligge con l’accertamento compiuto sia in primo che secondo grado – e non contestato - circa il costante sconfinamento dal fido, anche se tollerato dalla banca (fol.13 della sent. imp.), va osservato che la Corte di merito ha ben motivato sulle ragioni per cui ha ravvisato l’anteriorità dello stato di decozione della società e della situazione di illiquidità rispetto al recesso: ciò proprio esaminando la situazione patrimoniale ed economica della società. Invero, quanto specificamente accertato dalla Corte di appello in merito all’assunzione di oneri finanziari superiori alla Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 reale capacità reddituale dell’impresa – desumibile anche dal costante sconfinamento - ed alla sistematica opera distrattiva di fondi posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], padre dell’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], con il sostanziale consenso di quest’ultimo, non è stato concretamente contestato dalla ricorrente, che sollecita in realtà un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità, sulla scorta della personale ed ipotetica valutazione della situazione aziendale. 3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art.115, secondo comma, cod.proc.civ., notorietà degli effetti preclusivi dell’iscrizione al CRIF, che viene collegato al protesto elevato a suo nome - a suo parere illegittimamente - il 5/11/1996. 3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, focalizzata sulla eccessiva anteriorità del protesto rispetto al recesso e sul fatto che, a seguito del pagamento, in tale arco temporale, la società avrebbe potuto richiedere la cancellazione del protesto senza ulteriori conseguenze. 4.1. Con il quinto motivo si denuncia la mancata valutazione di due documenti decisivi per la controversia, interferenti con questione oggetto di contraddittorio, individuati, il primo, nella nota della banca del 17/4/1998 in cui si dava conto dello scoperto di conto corrente conseguito al recesso, ed il secondo, nel decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell’art.118, n.3, legge fall. del Tribunale fallimentare in data 4-5/2/2004. 4.2. Il motivo è inammissibile perché prospetta questioni di cui non viene illustrata la decisività in relazione a quanto statuito dalla Corte di appello in merito alla preesistenza della situazione di illiquidità rispetto al recesso e sollecita il riesame del merito. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 17707 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17707/2020 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 7548/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 07548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris