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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15347/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dal prof. avvocatoGianpiero Porcaro (PRCGPR67E071G284X;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza n. 15/2023, depositata il 20 gennaio 2023, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 15/2023, depositata il 20 gennaio 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure cheaveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastaleche recava rettifica della dichiarazione docfa presentata dalcontribuente.1.1 - Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha consideratoche:- nella fattispecie, il classamento proposto dalla contribuente (nellacategoria A/2) con la dichiarazione di variazione (presentata per una«diversa distribuzione spazi interni»), era stato rettificato dall’Agenziacon attribuzione alla unità immobiliare della categoria A/1;- la dichiarazione di variazione, seppur astretta nella sua citatacausale, legittimamente poteva far emergere che «la situazione di fattoo di diritto originaria» non corrispondeva più al corretto classamentodella unità immobiliare;- difatti, le stesse disposizioni del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, nonlimitavano «la possibilità di ottenere una nuova classazione …. mal’ammette in modo ampio per tutti i casi in cui venga meno la situazionedi fatto che aveva giustificato il classamento precedente», così comedel resto ritenuto dalla Corte di legittimità;- ai fini del corretto classamento dell’unità immobiliare, poi, dovevaconsiderarsi, in via prioritaria, il relativo stato oggettivo [le «condizionioggettive degli immobili e [la] loro capacità di produrre reddito»] e,nello specifico, il «deperimento dell’intero complesso immobiliare edella singola unità abitativa, dovuto al passare del tempo, ben 80 anni,pur in presenza di una ordinaria manutenzione, ma in assenza di unaradicale ristrutturazione»; così che andava valutata la permanenzaNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026«delle iniziali caratteristiche sostanziali che giustificavano l’inizialeinserimento in Categoria A/1.»;- sotto questo profilo rilevava, allora, che «l’unità immobiliare deicontribuenti non presenta attualmente caratteristiche tali da poterla farconsiderare una “abitazione signorile” nel senso di un’abitazione che sipone al livello qualitativo più alto degli appartamenti siti in complessiimmobiliari più ampi.

Il condominio sorge certamente in una posizionecentrale e l’unità in questione è sicuramente molto grande ed haun’ottima esposizione; le parti comuni, tuttavia, sono vecchie,scomode e carenti; l’appartamento ha infissi, pavimenti e tipologia diriscaldamento del tutto antiquati ed è privo di tutto ciò che le nuovetecnologie costruttive e dei servizi hanno apportato a vantaggio dellacomodità e sostenibilità delle abitazioni.

La stessa Agenzia confondeciò che era all’avanguardia nel 1943 e ciò che è all’avanguardia oggi;si riferisce a elementi di pregio, a finiture e servizi superioriall’ordinario, ma non indica quali siano tali elementi e finiture e quantoai servizi non può che dire che erano all’avanguardia nel 1943.»;- per di più, «non solo è razionale ipotizzare che ciò che un tempoera innovativo, superiore al semplice “residenziale” per essere propriodi pochi “signori”, con il passare del tempo (nel caso di tratta di 80anni), nel confronto con gli immobili costruiti negli anni più recenti,perda le caratteristiche di un immobile signorile di categoria massima,ma va anche affermato, in base alle difese delle parti e alladocumentazione disponibile, che tale ipotesi si è avverata nel caso dispecie, in cui non vi è stata una radicale ristrutturazione dell’immobile.E poiché l’Agenzia non allega alcun ammodernamento nemmenodell’unità tipo, è ben possibile che questa, posta in categoria A/1 epresa come termine di paragone nel 1943, dopo 80 anni non possa piùessere considerata come rappresentativa di un immobile signorile dellacategoria più alta.».Numero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione efalsa applicazione di legge con riferimento al r.d.l. 13 aprile 1939, n.652 conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, artt. 17 e 20, al d.m. 19 aprile1994, n. 701, art. 1,ed al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 38,comma 1, assumendo, in sintesi, l’Agenzia che, nella fattispecie, dallosvolgimento della procedura docfa (avviata per una «diversadistribuzione degli spazi interni») non avrebbe potuto conseguire larideterminazione della categoria catastale di classamento (da A/1 adA/2) in difetto di variazioni rilevanti nello stato dell’unità immobiliareche, nel tempo, non aveva subito «alcuna modifica strutturale»; népotendosi correlare, alla causale esposta in dichiarazione(ridistribuzione degli spazi interni), «alcuna deminutio dell’u.i.».Ne conseguiva, pertanto che, come già rilevato nellagiurisprudenza di legittimità, il giudice del gravame avrebbe dovutoritenere precluso «il riesame, nel merito, dell’originario classamento (incategoria A1, classe 3).».1.1 – Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazionee falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, artt. 6, 19-22, 61 e 62, al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8,commi 1 e 2, ed al d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv.in l. 13 maggio 1988, n. 154.Si assume, sotto un primo profilo, che la gravata sentenza avevafrainteso la ratio delle evocate disposizioni normative in relazione alla(imprescindibile) comparazione, con l’unità tipo di riferimento, che èNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottesa al classamento; comparazione rispetto alla quale «Lesuccessive modifiche, necessarie ad una rivalutazione della categoria eclasse, devono … risultare consistenti e tali da giustificarne ilcambiamento».In sostanza, dunque, il giudice del gravame si era limitato «avalutare il bene ricollocandolo nella situazione attuale (ad oggi)» cosìtrascurando «ogni confronto con l’unità tipo» in quanto «in assenza diuna espressa rivalutazione degli immobili oggetto di comparazione …devono trovare riscontro (come previsto dall’art. 61) la destinazioneoriginaria e le caratteristiche dell’unità già verificate all’atto diclassamento.».Sotto distinto profilo, si deduce, poi, che erroneamente, ed inviolazione della ratio legis, il giudice del gravame aveva presupposto lanecessità di «una ristrutturazione radicale» della unità immobiliarequando le disposizioni normative sono volte «ad escludere undeclassamento conseguente ad un deperimento per cattivomantenimento del bene» e costituisce «onere del proprietario garantireil mantenimento del capitale fondiario nella condizione iniziale che hapermesso il classamento dell’unità nella categoria e classe originariaIn definitiva, tenuto conto della destinazione ordinaria della unitàimmobiliare, che esponeva «caratteristiche conformi ed analoghe agliimmobili posti nella categoria A/1 presenti all’interno del medesimofabbricato», erroneamente il classamento era stato ricondotto allacategoria A/2 a fronte del rilievo che si trattava di «un appartamentomolto grande, con molte stanze di notevole altezza, centrale, conottima vista, con l’ascensore ed il riscaldamento centralizzato.».2. – Il ricorso, ed in particolare il primo motivo, sottopone alla Cortela quaestio iuris relativa ai presupposti di agibilità della dichiarazionecatastale di variazione che, secondo il dettato normativo, involge laNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026«variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo8 aprile 1948, n. 514» (d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 1).E, più specificamente, la questione sul se detta dichiarazione possaessere presentata, e con quali effetti, laddove venga in considerazioneuna variazione, giustificata e documentata, sulla causale di una«diversa distribuzione degli spazi interni».Nodo interpretativo, questo, che ha trovato nella giurisprudenzadella Corte soluzioni antinomiche, essendosi esclusa (v.

Cass., 30 aprile2026, n. 12103; Cass., 18 aprile 2026, n. 10076) ed affermata (Cass.,8 febbraio 2022, n. 4058; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34001) lalegittimità di un riclassamento fondato su di una dichiarazione divariazione giustificata sulla cennata causale.La questione interpretativa in discorso intercetta, oltretutto, gliorientamenti giurisprudenziali che si sono formati in tema diemendabilità delle dichiarazioni catastali di parte (v.

Cass., 4 novembre2021, n. 31574; Cass., 13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., 13 febbraio2015, n. 2995; Cass., 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., 15 luglio 2008,n. 19379) e di diritto del contribuente di richiedere, in relazione all'art.53 Cost., «in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei datidichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione difatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero» (Cass., 13febbraio 2015, n. 2995; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557).2.1 - La particolare rilevanza della questione da trattare giustificaallora la sua rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez.

U., 5 giugno2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017,n. 5533).

P.Q.MNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dal prof. avvocatoGianpiero Porcaro (PRCGPR67E071G284X;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –avverso la sentenza n. 15/2023, depositata il 20 gennaio 2023, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 15/2023, depositata il 20 gennaio 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure cheaveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastaleche recava rettifica della dichiarazione docfa presentata dalcontribuente.1.1 - Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha consideratoche:- nella fattispecie, il classamento proposto dalla contribuente (nellacategoria A/2) con la dichiarazione di variazione (presentata per una«diversa distribuzione spazi interni»), era stato rettificato dall’Agenziacon attribuzione alla unità immobiliare della categoria A/1;- la dichiarazione di variazione, seppur astretta nella sua citatacausale, legittimamente poteva far emergere che «la situazione di fattoo di diritto originaria» non corrispondeva più al corretto classamentodella unità immobiliare;- difatti, le stesse disposizioni del d.m. n. 701 del 1994, art. 1, nonlimitavano «la possibilità di ottenere una nuova classazione …. mal’ammette in modo ampio per tutti i casi in cui venga meno la situazionedi fatto che aveva giustificato il classamento precedente», così comedel resto ritenuto dalla Corte di legittimità;- ai fini del corretto classamento dell’unità immobiliare, poi, dovevaconsiderarsi, in via prioritaria, il relativo stato oggettivo [le «condizionioggettive degli immobili e [la] loro capacità di produrre reddito»] e,nello specifico, il «deperimento dell’intero complesso immobiliare edella singola unità abitativa, dovuto al passare del tempo, ben 80 anni,pur in presenza di una ordinaria manutenzione, ma in assenza di unaradicale ristrutturazione»; così che andava valutata la permanenzaNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026«delle iniziali caratteristiche sostanziali che giustificavano l’inizialeinserimento in Categoria A/1.»;- sotto questo profilo rilevava, allora, che «l’unità immobiliare deicontribuenti non presenta attualmente caratteristiche tali da poterla farconsiderare una “abitazione signorile” nel senso di un’abitazione che sipone al livello qualitativo più alto degli appartamenti siti in complessiimmobiliari più ampi. Il condominio sorge certamente in una posizionecentrale e l’unità in questione è sicuramente molto grande ed haun’ottima esposizione; le parti comuni, tuttavia, sono vecchie,scomode e carenti; l’appartamento ha infissi, pavimenti e tipologia diriscaldamento del tutto antiquati ed è privo di tutto ciò che le nuovetecnologie costruttive e dei servizi hanno apportato a vantaggio dellacomodità e sostenibilità delle abitazioni. La stessa Agenzia confondeciò che era all’avanguardia nel 1943 e ciò che è all’avanguardia oggi;si riferisce a elementi di pregio, a finiture e servizi superioriall’ordinario, ma non indica quali siano tali elementi e finiture e quantoai servizi non può che dire che erano all’avanguardia nel 1943.»;- per di più, «non solo è razionale ipotizzare che ciò che un tempoera innovativo, superiore al semplice “residenziale” per essere propriodi pochi “signori”, con il passare del tempo (nel caso di tratta di 80anni), nel confronto con gli immobili costruiti negli anni più recenti,perda le caratteristiche di un immobile signorile di categoria massima,ma va anche affermato, in base alle difese delle parti e alladocumentazione disponibile, che tale ipotesi si è avverata nel caso dispecie, in cui non vi è stata una radicale ristrutturazione dell’immobile.E poiché l’Agenzia non allega alcun ammodernamento nemmenodell’unità tipo, è ben possibile che questa, posta in categoria A/1 epresa come termine di paragone nel 1943, dopo 80 anni non possa piùessere considerata come rappresentativa di un immobile signorile dellacategoria più alta.».Numero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione efalsa applicazione di legge con riferimento al r.d.l. 13 aprile 1939, n.652 conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, artt. 17 e 20, al d.m. 19 aprile1994, n. 701, art. 1,ed al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 38,comma 1, assumendo, in sintesi, l’Agenzia che, nella fattispecie, dallosvolgimento della procedura docfa (avviata per una «diversadistribuzione degli spazi interni») non avrebbe potuto conseguire larideterminazione della categoria catastale di classamento (da A/1 adA/2) in difetto di variazioni rilevanti nello stato dell’unità immobiliareche, nel tempo, non aveva subito «alcuna modifica strutturale»; népotendosi correlare, alla causale esposta in dichiarazione(ridistribuzione degli spazi interni), «alcuna deminutio dell’u.i.».Ne conseguiva, pertanto che, come già rilevato nellagiurisprudenza di legittimità, il giudice del gravame avrebbe dovutoritenere precluso «il riesame, nel merito, dell’originario classamento (incategoria A1, classe 3).».1.1 – Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazionee falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, artt. 6, 19-22, 61 e 62, al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8,commi 1 e 2, ed al d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv.in l. 13 maggio 1988, n. 154.Si assume, sotto un primo profilo, che la gravata sentenza avevafrainteso la ratio delle evocate disposizioni normative in relazione alla(imprescindibile) comparazione, con l’unità tipo di riferimento, che èNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottesa al classamento; comparazione rispetto alla quale «Lesuccessive modifiche, necessarie ad una rivalutazione della categoria eclasse, devono … risultare consistenti e tali da giustificarne ilcambiamento».In sostanza, dunque, il giudice del gravame si era limitato «avalutare il bene ricollocandolo nella situazione attuale (ad oggi)» cosìtrascurando «ogni confronto con l’unità tipo» in quanto «in assenza diuna espressa rivalutazione degli immobili oggetto di comparazione …devono trovare riscontro (come previsto dall’art. 61) la destinazioneoriginaria e le caratteristiche dell’unità già verificate all’atto diclassamento.».Sotto distinto profilo, si deduce, poi, che erroneamente, ed inviolazione della ratio legis, il giudice del gravame aveva presupposto lanecessità di «una ristrutturazione radicale» della unità immobiliarequando le disposizioni normative sono volte «ad escludere undeclassamento conseguente ad un deperimento per cattivomantenimento del bene» e costituisce «onere del proprietario garantireil mantenimento del capitale fondiario nella condizione iniziale che hapermesso il classamento dell’unità nella categoria e classe originariaIn definitiva, tenuto conto della destinazione ordinaria della unitàimmobiliare, che esponeva «caratteristiche conformi ed analoghe agliimmobili posti nella categoria A/1 presenti all’interno del medesimofabbricato», erroneamente il classamento era stato ricondotto allacategoria A/2 a fronte del rilievo che si trattava di «un appartamentomolto grande, con molte stanze di notevole altezza, centrale, conottima vista, con l’ascensore ed il riscaldamento centralizzato.».2. – Il ricorso, ed in particolare il primo motivo, sottopone alla Cortela quaestio iuris relativa ai presupposti di agibilità della dichiarazionecatastale di variazione che, secondo il dettato normativo, involge laNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026«variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo8 aprile 1948, n. 514» (d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 1).E, più specificamente, la questione sul se detta dichiarazione possaessere presentata, e con quali effetti, laddove venga in considerazioneuna variazione, giustificata e documentata, sulla causale di una«diversa distribuzione degli spazi interni».Nodo interpretativo, questo, che ha trovato nella giurisprudenzadella Corte soluzioni antinomiche, essendosi esclusa (v. Cass., 30 aprile2026, n. 12103; Cass., 18 aprile 2026, n. 10076) ed affermata (Cass.,8 febbraio 2022, n. 4058; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34001) lalegittimità di un riclassamento fondato su di una dichiarazione divariazione giustificata sulla cennata causale.La questione interpretativa in discorso intercetta, oltretutto, gliorientamenti giurisprudenziali che si sono formati in tema diemendabilità delle dichiarazioni catastali di parte (v. Cass., 4 novembre2021, n. 31574; Cass., 13 febbraio 2015, n. 3001; Cass., 13 febbraio2015, n. 2995; Cass., 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., 15 luglio 2008,n. 19379) e di diritto del contribuente di richiedere, in relazione all'art.53 Cost., «in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei datidichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione difatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero» (Cass., 13febbraio 2015, n. 2995; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557).2.1 - La particolare rilevanza della questione da trattare giustificaallora la sua rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017,n. 5533). P.Q.MNumero registro generale 15238/2023Numero sezionale 3943/2026Numero di raccolta generale 15347/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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