CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46358/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]( CUI:03URJSH) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA](CUI 05SDUW2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di rapina aggravata ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 e, perciò, aveva condannato quest'ultimo alla pena complessiva - ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge - di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.800 di multa e lo Yaurivilca alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa; aveva condannato entrambi al pagamento delle spese processuali ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. ricorrono per cassazione i difensori di entrambi gli imputati lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: rileva che, a fronte della motivazione della Corte di Appello, molteplici erano gli elementi che avrebbero dovuto essere valutati positivamente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ribadisce la 'ratio' delle attenuanti generiche finalizzate ad individuare una sanzione il più possibile congrua rispetto al caso concreto e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di recupero del condannato; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi in materia di valutazione della prova in ordine alla testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA]: ribadito come la responsabilità del ricorrente fosse stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ricorda che l'apporto dichiarativo della vittima ben può fondare la condanna ma deve essere sottoposto ad un vaglio più rigoroso in ordine alla attendibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante; ripercorre i profili di incongruità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] quali evidenziate nei motivi di appello rispetto ai quali la motivazione della Corte si fonda su mere congetture e comunque non in grado di superare le evidenti contraddizioni emergenti dalla versione fornita dal teste; 2.2.2 vizio di motivazione per illogicità della stessa: rileva che, per quanto sopra, la motivazione del provvedimento impugnato pecchi per illogicità quanto alla valutazione della attendibilità della persona offesa; 2.2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 99 e 133 cod. pen. ed alla violazione del principio del "ne bis in idem": ricorda come con l'atto di appello fosse stata censurata la decisione del Tribunale in ordine alla entità della pena inflitta per il delitto di rapina superiore sia al minimo edittale che a quella inflitta al coimputato; segnala che la Corte di Appello ha giustificato la decisione del primo giudice in considerazione dei precedenti dell'[OSCURATO:PERSONA] che, in tal modo, sono stati valutati due volte - con conseguente violazione del divieto del 'bis in idem' - sia per giustificare una pena superiore al minimo edittale che ai fini della applicazione della recidiva; 3. la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria in cui insiste sulle argomentazioni già sviluppate con il ricorso di cui sottolinea la ammissibilità chiedendo che venga discusso in udienza pubblica. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello ha condiviso la decisione del Tribunale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, per un verso, la preoccupante personalità del ricorrente, già in precedenza prosciolto per tenuità del fatto per due delitti contro il patrimonio che, in ogni caso, erano stati commessi e, il giorno prima della rapina, coinvolto in una rissa; per altro verso, la gravità oggettiva del fatto. I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 3.2 Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1 Quanto al primo motivo, è pacifico che le doglianze dedotte "sub specie" di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte attraverso e tramite il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti delineati dalla lett. e) della medesima norma, ossia sotto il profilo della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 3.2.2 Passando, perciò, al secondo motivo, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Va rilevato che la Corte di Appello ha ripercorso le versioni difensive fornite dai due imputati evidenziandone la intrinseca divergenza e, in definitiva, la sostanziale falsità; ha sottolineato che gli stessi, poco dopo il fatto denunziato dalla vittima, erano stati trovati in possesso della refurtiva e nell'atto di "armeggiare" con il cellulare della persona offesa già privato della scheda, elemento giudicato - con valutazione non illogica - sintomatico della provenienza delittuosa dell'apparato. A questo punto è utile ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Ed è pur sempre opportuno ribadire che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Tanto premesso, si deve dare atto che i giudici fiorentini hanno puntualmente enumerato i diversi elementi di riscontro al racconto fornito dalla persona offesa superando le discrasie evidenziate dalla difesa nel suo atto di appello con considerazioni che non possono ritenersi congetturali ma, piuttosto, oggettivamente ancorate alla dinamica dell'episodio come ricostruito nel corso del giudizio di primo grado. 3.2.3 Il terzo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice può tenere conto, ai fini della determinazione della pena, di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425, Testa, che ha applicato il principio in una fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva; conf., in generale, quanto alla possibilità di utilizzare un medesimo elemento di valutazione a diversi fini, Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378, Rechichi ed altri; Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904, M.; Sez. 2, Sentenza n. 45206 del 09/11/2007, Rv. 238511, Grasso). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro