CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 28553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 22525/ 20 15 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura unita al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza n. 186/1/15 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi, contro l’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, controla sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo indicata in epigrafe , che ha rigettato l’appello da lei proposto avverso il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento notificatole il 26 febbraio 2013. Con tale atto impositivo l’ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società contribuente per l’anno 2008 ai fini IRES, disconoscendo il regime di participation exemption da questa invocato. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 2. Con memoria del 29 maggio 2019, contenente allegati, la ricorrente ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, versando la prima rata del condono e domandando la sospensione del giudizio fino al termine di cui all’art. 6, comma 10, del citato decreto. 3. All’udienza del 15 aprile 2021, fissata per la trattazione in sede camerale, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo onde accertare l’avvenuta notificazione all’amministrazione finanziaria della memoria e degli allegati. Considerato che: 1. In ottemperanza a quanto disposto all’esito dell’udienza poc’anzi indicata, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuta notifica della memoria già depositata, con i documenti ivi allegati, all’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha poi depositato una propria nota del 18 giugno 2021, con laquale ha dato atto dell’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata per aver la società contribuente provveduto al versamento della prima rata pattuita alla data del 22 maggio 2019; nella stessa nota, peraltro, l’amministrazione ha dedotto di aver successivamente ricevuto anche le ulteriori rate previste dal piano dilazionato di pagamento. Nessuna delle parti ha poi presentato istanza di trattazione del giudizio entro il termine di cui all’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. 2. Il rilievo di tali circostanze determina, pertanto, l’estinzione del giudizio. Ai sensi del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’e