CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natc0126/10/1975 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1-. I ricorsi proposti nei rispettivi interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ammissibili e fondati, come da conclusioni scritte trasmesse con note del 17 febbraio u.s., 1.1. In particolare, il primo motivo di ricorso comune è ammissibile (in quanto attiene alla violazione di norme di natura sostanziale, che disciplinano l'istituto della prescrizione) e fondato. Con esso i ricorrenti deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 157, 160, 161 cod. pen., quanto all'erroneo calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa contestato e ritenuto in sentenza come consumato il 26 giugno 2017; talché il termine sarebbe elasso il 26 dicembre 2027, salvo il computo di periodi di sospensione rilevante. 1.2. Orbene, dagli atti compulsati dal Collegio in ragione del vizio denunziato si evince che il processo è rimasto sospeso in secondo grado per 21 giorni (impedimento legittimo dell'imputato) dal 29 novembre 2024 al 20 dicembre successivo, senza che possano aggiungersi a detto periodo di differimento i giorni (tre) indicati nel certificato attestante l'impedimento (art. 159, comma primo, n. 3, secondo periodo, cod. pen.: v. Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorto, Rv. 260753-01). Dunque, può legittimamente tenersi conto solo della sospensione della prescrizione dal 29 novembre al 20 giugno del 2020, per complessivi 21 giorni, che portano a differire il dies ad quem del termine di prescrizione al 16 gennaio 2025 (giorno precedente la data della decisione impugnata). 1.3. In ogni caso, pur volendo diversamente opinare in ordine alla lettura della disposizione normativa appena sopra richiamata, la non manifesta infondatezza del motivo porta a ritenere correttamente instaurato il rapporto di impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione corre anche successivamente alla data della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01) e, ad oggi, è certamente decorso. 1.4. Né ricorre evidenza di cause di proscioglimento nel merito, attesa anche la manifesta infondatezza dei residui motivi di ricorso. 2. Va pertanto dichiarata, in assenza di cause di proscioglimento nel merto di immediata evidenza, l'estinzione del reato contestato, per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvi P.Q.M