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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 30297/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MASSARI Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) RAVASI Gabriele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di cessata efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 03/02/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Crotone ha convalidato i provvedimenti in data 03/02/2022 con i quali il Questore della stessa città aveva vietato a MASSARI Maurizio e a RAVASI Gabriele l'accesso per cinque anni agli impianti sportivi e ai luoghi limitrofi in occasione di incontri di calcio di tutti i campionati, con obbligo di presentazione per cinque anni dinanzi ai Carabinieri del luogo di residenza trenta minuti dopo l'inizio delle partite del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione con distinti ricorsi il MASSARI ed il RAVASI, a mezzo dei propri difensori, deducendo:

2.1. Omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza legittimanti l'adozione della misura.

Si evidenzia che i ricorrenti erano stati costretti ad adempiere all'ordine del Questore in data 06/02/2022 (dopo la notifica di tale provvedimento ma prima della convalida del G.i.p.) in occasione della partita Cremonese - Monza, e che tra la notifica dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo e la notificard le della convalida erano decorsi ben 48 giorni.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla necessaria gradualità e congruità della stessa.

Si censura la sentenza per non avere in alcun modo motivato sulla durata di cinque anni del divieto e dell'obbligo di presentazione, che avrebbero potuto essere adeguatamente ridotti.

Quanto in particolare al RAVASI, di deduce che il precedente divieto cli accesso era stato notificato nel 2006 ed aveva avuto durata triennale: erano quindi trascorsi dodici anni senza alcun ulteriore provvedimento.

SI era quindi in presenza di una presunzione solo relativa di pericolosità, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in materia, che imponeva adeguata motivazione.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'estensione delle misure agli incontri amichevoli della squadra del Monza.

Si deduce l'obiettiva difficoltà, per i ricorrenti, di conoscere in anticipo il calendario delle gare non ufficiali, presupposto per poter tempestivamente conoscere gli obblighi da assolvere.

2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'obbligo di doppia presentazione posto dal G.i.p. a carico dei ricorrenti, laddove invece il Questore aveva previsto la sola comparizione durante il primo tempo delle partite.

SI richiamano precedenti giurisprudenziali relativi alla necessità di motivare la necessità dell'obbligo di doppia presentazione, qui imposto anche per le partite in trasferta.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio del provvedimento, limitatamente all'obbligo di presentazione, condividendo i rilievi difensivi in ordine ai difetti motivazionali concernenti le ragioni di necessità e urgenza, la sussistenza dei presupposti applicativi anche quanto alla durata, il carattere relativo della presunzione di pericolosità riguardante il RAVASI, l'estensione del divieto alle partite amichevoli, la mancanza di motivazione in ordine all'obbligo di doppia presentazione irrogato anche per le partite in trasferta.2 CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono parzialmente fondati.

2. Meritevoli di accoglimento risultano, anzitutto, le doglianze formulate con riferimento al difetto di motivazione in ordine al requisito della necessità ed urgenza.

Secondo un costante indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 41776 del 01/10/2021, Nigro), «la motivazione sul requisito della necessità e dell'urgenza deve riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294) e il difetto di motivazione sul punto - del provvedimento amministrativo, come di quello di convalida - può essere contestato dal destinatario nel solo caso in cui provi che l'obbligo di presentazione abbia in concreto avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240244).

Difatti, tale ultimo requisito - che non compare tra i presupposti previsti dall'art. 6

I. 401/1989 - si ricava, in via sistematica, dall'art. 13, terzo comma, Cost. (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 512 del 2002), secondo cui, nei casi tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sic:urezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale che debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e debbono essere convalidati, pena l'inefficacia, entro le 48 ore successive, soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza».

I ricorrenti hanno adeguatamente dedotto e comprovato la sussistenza dei presupposti per la prospettazione della censura, evidentemente correlata alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 6

I. n. 401 del 1989, secondo la quale l'efficacia dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore decorre "dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato".

Nella specie, infatti, in data 06/02/2022 (successiva alla notifica dell'ordine avvenuta il giorno 3, ma precedente al provvedimento di convalida emessa il giorno 7), la squadra del Monza è stata impegnata in un incontro in trasferta contro la Cremonese, determinando l'insorgenza dell'obbligo di presentazione.

L'assenza di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, da parte del G.i,p., non può che determinare la fondatezza delle corrispondenti doglianze.

2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto al secondo ordine di doglianze.

Deve invero osservarsi che, ai sensi del comma 5 del citato art. 6

I. n. 401 del 1989 (come modificato dal d.l. n. 53 del 2019, convertito dalla

I. n. 77 del 2019), la durata della prescrizione di comparire dinanzi alla P.G.

"non può essere 3 inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni", qualora l'obbligato sia già stato destinatario di un divieto di accesso di cui al comma 1 dello stesso art. 6.

Entrambi i ricorrenti si trovano nella situazione qui appena indicata, ciò che impone di ritenere incensurabile l'applicazione del divieto nella misura minima (a nulla rilevando che il carattere risalente del precedente divieto imposto al RAVASI).

3. Infondato è anche il terzo ordine di censure.

Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d.

"amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i norimali strumenti d diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato» (Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01).

Si tratta di un insegnamento che qui deve essere ribadito, non potendo argomentarsi in senso contrario - tanto meno nei termini evidentemente e congetturali prospettati in ricorso - sulla base di possibili "difficoltà" nel conoscere la programmazione degli incontri.

4. I rilievi difensivi concernenti la duplicazione dell'obbligo di presentazione (imposto anche durante il secondo tempo delle partite) colgono invece nel segno.

I provvedimenti del Questore di Crotone, notificati ai ricorrenti, impongono al RAVASI e al MASSARI l'obbligo di comparire, rispettivamente, presso il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e presso la Stazione dei Carabinieri di Lissone, "trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calciò che sarà disputato dalla società sportiva del '[OSCURATO:PERSONA]'".

L'ordinanza di convalida fa invece riferimento (pag. 2) ad un obbligo di presentazione imposto ai ricorrenti, per la durata di anni cinque, "30 minuti dopo l'orario di inizio e 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio" disputato dalla squadra del Monza.

Dalla lettura del provvedimento non emerge con chiarezza se si sia trattato di un'erronea riproduzione del contenuto dei provvedimenti del Questore, ovvero se la duplicazione dell'obbligo sia stata disposta di ufficio dal G.i.p.: in ogni caso, l'assoluto difetto di motivazione anche in ordine a tale specifico aspetto del provvedimento non può che comportarne l'annullamento, in parte qua, e la declaratoria di inefficacia dell'obbligo di presentazione dopo l'inizio del secondo tempo delle partite (in argomento, cfr. Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni 4 modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati»).

P.Q.m.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata relativamente alla imposizione dell'obbligo di presentazione anche durante il secondo tempo delle competizioni indicate, obbligo di cui dichiara cessata l'efficacia, e con riferimento al profilo dell'urgenza.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Manda la Cancelleria di comunicare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MASSARI Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) RAVASI Gabriele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di cessata efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 03/02/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Crotone ha convalidato i provvedimenti in data 03/02/2022 con i quali il Questore della stessa città aveva vietato a MASSARI Maurizio e a RAVASI Gabriele l'accesso per cinque anni agli impianti sportivi e ai luoghi limitrofi in occasione di incontri di calcio di tutti i campionati, con obbligo di presentazione per cinque anni dinanzi ai Carabinieri del luogo di residenza trenta minuti dopo l'inizio delle partite del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione con distinti ricorsi il MASSARI ed il RAVASI, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza legittimanti l'adozione della misura. Si evidenzia che i ricorrenti erano stati costretti ad adempiere all'ordine del Questore in data 06/02/2022 (dopo la notifica di tale provvedimento ma prima della convalida del G.i.p.) in occasione della partita Cremonese - Monza, e che tra la notifica dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo e la notificard le della convalida erano decorsi ben 48 giorni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla necessaria gradualità e congruità della stessa. Si censura la sentenza per non avere in alcun modo motivato sulla durata di cinque anni del divieto e dell'obbligo di presentazione, che avrebbero potuto essere adeguatamente ridotti. Quanto in particolare al RAVASI, di deduce che il precedente divieto cli accesso era stato notificato nel 2006 ed aveva avuto durata triennale: erano quindi trascorsi dodici anni senza alcun ulteriore provvedimento. SI era quindi in presenza di una presunzione solo relativa di pericolosità, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in materia, che imponeva adeguata motivazione. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'estensione delle misure agli incontri amichevoli della squadra del Monza. Si deduce l'obiettiva difficoltà, per i ricorrenti, di conoscere in anticipo il calendario delle gare non ufficiali, presupposto per poter tempestivamente conoscere gli obblighi da assolvere. 2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'obbligo di doppia presentazione posto dal G.i.p. a carico dei ricorrenti, laddove invece il Questore aveva previsto la sola comparizione durante il primo tempo delle partite. SI richiamano precedenti giurisprudenziali relativi alla necessità di motivare la necessità dell'obbligo di doppia presentazione, qui imposto anche per le partite in trasferta. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio del provvedimento, limitatamente all'obbligo di presentazione, condividendo i rilievi difensivi in ordine ai difetti motivazionali concernenti le ragioni di necessità e urgenza, la sussistenza dei presupposti applicativi anche quanto alla durata, il carattere relativo della presunzione di pericolosità riguardante il RAVASI, l'estensione del divieto alle partite amichevoli, la mancanza di motivazione in ordine all'obbligo di doppia presentazione irrogato anche per le partite in trasferta.2 CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Meritevoli di accoglimento risultano, anzitutto, le doglianze formulate con riferimento al difetto di motivazione in ordine al requisito della necessità ed urgenza. Secondo un costante indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 41776 del 01/10/2021, Nigro), «la motivazione sul requisito della necessità e dell'urgenza deve riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294) e il difetto di motivazione sul punto - del provvedimento amministrativo, come di quello di convalida - può essere contestato dal destinatario nel solo caso in cui provi che l'obbligo di presentazione abbia in concreto avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240244). Difatti, tale ultimo requisito - che non compare tra i presupposti previsti dall'art. 6 I. 401/1989 - si ricava, in via sistematica, dall'art. 13, terzo comma, Cost. (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 512 del 2002), secondo cui, nei casi tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sic:urezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale che debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e debbono essere convalidati, pena l'inefficacia, entro le 48 ore successive, soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza». I ricorrenti hanno adeguatamente dedotto e comprovato la sussistenza dei presupposti per la prospettazione della censura, evidentemente correlata alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, secondo la quale l'efficacia dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore decorre "dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato". Nella specie, infatti, in data 06/02/2022 (successiva alla notifica dell'ordine avvenuta il giorno 3, ma precedente al provvedimento di convalida emessa il giorno 7), la squadra del Monza è stata impegnata in un incontro in trasferta contro la Cremonese, determinando l'insorgenza dell'obbligo di presentazione. L'assenza di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, da parte del G.i,p., non può che determinare la fondatezza delle corrispondenti doglianze. 2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto al secondo ordine di doglianze. Deve invero osservarsi che, ai sensi del comma 5 del citato art. 6 I. n. 401 del 1989 (come modificato dal d.l. n. 53 del 2019, convertito dalla I. n. 77 del 2019), la durata della prescrizione di comparire dinanzi alla P.G. "non può essere 3 inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni", qualora l'obbligato sia già stato destinatario di un divieto di accesso di cui al comma 1 dello stesso art. 6. Entrambi i ricorrenti si trovano nella situazione qui appena indicata, ciò che impone di ritenere incensurabile l'applicazione del divieto nella misura minima (a nulla rilevando che il carattere risalente del precedente divieto imposto al RAVASI). 3. Infondato è anche il terzo ordine di censure. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i norimali strumenti d diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato» (Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01). Si tratta di un insegnamento che qui deve essere ribadito, non potendo argomentarsi in senso contrario - tanto meno nei termini evidentemente e congetturali prospettati in ricorso - sulla base di possibili "difficoltà" nel conoscere la programmazione degli incontri. 4. I rilievi difensivi concernenti la duplicazione dell'obbligo di presentazione (imposto anche durante il secondo tempo delle partite) colgono invece nel segno. I provvedimenti del Questore di Crotone, notificati ai ricorrenti, impongono al RAVASI e al MASSARI l'obbligo di comparire, rispettivamente, presso il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e presso la Stazione dei Carabinieri di Lissone, "trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calciò che sarà disputato dalla società sportiva del '[OSCURATO:PERSONA]'". L'ordinanza di convalida fa invece riferimento (pag. 2) ad un obbligo di presentazione imposto ai ricorrenti, per la durata di anni cinque, "30 minuti dopo l'orario di inizio e 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio" disputato dalla squadra del Monza. Dalla lettura del provvedimento non emerge con chiarezza se si sia trattato di un'erronea riproduzione del contenuto dei provvedimenti del Questore, ovvero se la duplicazione dell'obbligo sia stata disposta di ufficio dal G.i.p.: in ogni caso, l'assoluto difetto di motivazione anche in ordine a tale specifico aspetto del provvedimento non può che comportarne l'annullamento, in parte qua, e la declaratoria di inefficacia dell'obbligo di presentazione dopo l'inizio del secondo tempo delle partite (in argomento, cfr. Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni 4 modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati»). P.Q.m. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata relativamente alla imposizione dell'obbligo di presentazione anche durante il secondo tempo delle competizioni indicate, obbligo di cui dichiara cessata l'efficacia, e con riferimento al profilo dell'urgenza. Rigetta nel resto i ricorsi. Manda la Cancelleria di comunicare
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