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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47350/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 11/06/2009, aveva condannato BAKR [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di concorso in rapina e in lesioni personali aggravate, commessi in un supermercato a ROMA il 18/04/2009, ritenute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante.

La CORTE dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ed eliminava la relativa pena, rideterminando quella residua.

BAKR [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione perché l'imputato sarebbe stato riconosciuto non da coloro che avevano subito la rapina, cioè i fratelli VIOLA, Roberto e Massimo, bensì da un Carabiniere che era intervenuto in un secondo momento, senza che di ciò il Collegio di appello abbia dato conto in modo adeguato.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo presentato.

Esso appare proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla colpevolezza dell'imputato, in coerenza con quanto già sancito dal TRIBUNALE, e ha fornito congrua e coerente spiegazione - con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi in modo specifico - dell'assenza di contraddizioni fra le testimonianze dei fratelli VIOLA, e fra esse e quella dell'appuntato di Carabinieri BOSCO Paolo, che aveva inseguito, e poi trattato in arresto l'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il conigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] 1 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 11/06/2009, aveva condannato BAKR [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di concorso in rapina e in lesioni personali aggravate, commessi in un supermercato a ROMA il 18/04/2009, ritenute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante. La CORTE dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ed eliminava la relativa pena, rideterminando quella residua. BAKR [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione perché l'imputato sarebbe stato riconosciuto non da coloro che avevano subito la rapina, cioè i fratelli VIOLA, Roberto e Massimo, bensì da un Carabiniere che era intervenuto in un secondo momento, senza che di ciò il Collegio di appello abbia dato conto in modo adeguato. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo presentato. Esso appare proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla colpevolezza dell'imputato, in coerenza con quanto già sancito dal TRIBUNALE, e ha fornito congrua e coerente spiegazione - con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi in modo specifico - dell'assenza di contraddizioni fra le testimonianze dei fratelli VIOLA, e fra esse e quella dell'appuntato di Carabinieri BOSCO Paolo, che aveva inseguito, e poi trattato in arresto l'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il conigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] 1 30