CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 3.6.2021 che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Padova in data 18.12.2013, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma I. fall., fissandola nella misura della pena principale, ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno (oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), in ordine al reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale e aggravamento doloso del dissesto, commessi in relazione alla società Emporio dell'Auto (EDA) s.r.I., prima posta in liquidazione e poi dichiarata fallita in data 29.1.2010, della quale entrambi erano stati liquidatori ([OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11.4.2005; [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]); [OSCURATO:PERSONA] ne era stato anche amministratore per un periodo. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di risorse finanziarie, pari ad oltre 634.000 euro, realizzato mediante rinuncia al credito di regresso maturato nei confronti della società Emporium s.r.I., a seguito dell'operazione di risanamento delle società controllate, eseguita con la vendita di un complesso immobiliare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nei confronti di entrambi gli imputati (un terzo coimputato, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto) è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta. 1.1. Il capo 1) dell'imputazione è dedicato ad enucleare vari passaggi fondamentali della bancarotta fraudolenta documentale, per la tenuta irregolare delle scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della società, tra i quali: l'omesso aggiornamento delle scritture contabili a partire dal gennaio 2006 (a); l'istituzione e movimentazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un conto cumulativo "debiti vs banche", nel quale venivano fatte confluire, senza distinzioni, tutte le posizioni debitorie sia proprie che di società controllate (b); la registrazione al 30.12.2004 di una sopravvenienza attiva di oltre un milione e novecentomila euro (c); la registrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di accolli di esposizioni bancarie di società controllate non avvenuti o avvenuti in date diverse da quelle indicate (d); l'omessa registrazione, a febbraio 2004, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pagamento del debito della società controllate [OSCURATO:SOCIETA]. verso [OSCURATO:PERSONA] e del relativo credito di regresso per un importo di 634.821 euro (e); l'iscrizione nel bilancio di liquidazione del 31.12.2007, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di utili non realizzati per euro 1.156.790 (f). Al capo 2 si contesta a [OSCURATO:PERSONA] la bancarotta distrattiva, commessa mediante rinuncia al credito di regresso maturato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell'operazione di risanamento delle società controllate eseguita con la vendita di un complesso immobiliare alla società [OSCURATO:SOCIETA]., sempre riconducibile ai Ficini. Al capo 3 viene abbinata l'imputazione di aggravamento del dissesto della società già in stato di decozione a partire dalla fine del 2005, non avendo gli imputati presentato istanza di autofallimento, facendo così maturare, tra il 2006 e la data del fallimento, interessi di mora per debiti verso l'erario, quantificati in quasi 349.000 euro. 2. Hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo dodici motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla configurabilità del reato, in relazione alla mancata considerazione, nella sentenza impugnata, della logica di gruppo societario in cui avrebbe dovuto inscriversi la galassia di imprese facenti capo ai Ficini, contrariamente a quanto invece rappresentato dal curatore fallimentare - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - la quale ha fatto riferimento ad un piano di risanamento del gruppo, e dal consulente tecnico del pubblico ministero - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - che ha evocato l'operazione di salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] dell'Auto, tuttavia, segnalando come il quesito di cui era stata investita non fosse esteso a tali dinamiche, che avrebbero richiesto un'analisi di insieme mediante l'acquisizione di più vasta documentazione relativa anche alle società controllate, e come, d'altra parte, la stessa rinuncia al proprio credito di regresso da parte della fallita avrebbe dovuto essere analizzata nell'ambito dell'intera operazione di salvataggio di gruppo che verosimilmente si era andata realizzando. La motivazione della sentenza impugnata esclude illogicamente la sussistenza di vantaggi compensativi, ma contraddittoriamente non prende in considerazione il contesto di gruppo societario in cui sono avvenute le operazioni ritenute distrattive, così non accedendo all'unica prospettiva idonea a far emergere eventuali vantaggi compensativi. 2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione per travisamento omissivo: la Corte d'Appello ha ritenuto erroneamente che la documentazione contabile successiva al 2005 non fosse stata depositata, compreso il bilancio dell'anno 2006 (anno cruciale per la vita economica della fallita), che la difesa avrebbe prodotto soltanto nel corso del processo; mentre invece si evince dall'istruttoria dibattimentale che tale bilancio è stato ritrovato dalla curatela, tanto che il dott. [OSCURATO:PERSONA], altro consulente del pubblico ministero, ne ha segnalato la presenza, benchè evidenziando che esso non fosse stato approvato dall'assemblea dei soci. 2.3. La terza censura difensiva ha eccepito vizio di motivazione per travisamento, relativamente alla parte di contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale riferita alla creazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un conto unico "debiti versus banche", in cui sono confluite tutte le posizioni debitorie personali ed i debiti di EDA e delle società controllate (capo 1, lett. b); nonché relativamente alla mancata considerazione dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di risanamento complessivo del gruppo facente capo ai Ficini. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica, avuto riguardo alla contestazione di cui al capo 1 lett. c) in cui si imputa ai ricorrenti la confusione contabile simbolicamente evidenziata dalla registrazione di una sopravvenienza attiva pari ad oltre 1.909.000 euro. La tesi difensiva è che non siano state considerate (da qui il dedotto vizio di motivazione per travisamento omissivo) le risultanze del sopralluogo effettuato dal curatore presso il magazzino della società nell'ambito del quale sono stati ritrovati numerosissimi documenti contabili: estratti conto bancari e contabili dell'anno 2004, buste paga per il medesimo anno e coeva documentazione di varia natura. 2.5. La quinta censura eccepisce vizio di motivazione contraddittoria in relazione alla configurabilità come distrattiva dell'operazione di cui al capo 2 dell'imputazione, cui è strettamente collegata la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale prevista dal capo 1 lett. e). I ricorrenti evidenziano alcuni passaggi della consulenza tecnica difensiva del dott. [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che le operazioni contestate non avevano valenza distrattiva, dovendo essere inscritte in una logica infragruppo: - di vantaggi compensativi derivanti dalla rinuncia, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] (che deteneva il 100% della società Emporium s.r.I.), al credito che vantava verso la fallita per un valore di 1.259,604,98; - di vantaggi compensativi derivanti dall'accollo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del debito che la fallita aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., facendo divenire la prima creditrice della seconda per 2.241,418,91 euro. 2.6. Il sesto motivo di ricorso eccepisce mancanza di motivazione in relazione al rilievo difensivo afferente alla sussistenza degli accolli interni (si citano le pagine 17 e 18 dell'atto di appello), in relazione all'imputazione sub capo 1 lett. d): si afferma assertivamente la fittizietà di molti accolli, senza nemmeno precisare a quali si riferisca la Corte d'Appello. 2.7. La settima censura difensiva eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione all'art. 2423-bis cod. civ. La difesa contesta la ritenuta natura imprudente, ed in violazione del disposto di cui alla citata norma del codice civile, dell'operazione di iscrizione nel bilancio di liquidazione al 31.12.2007 del credito per 1.156.790 euro, relativo al risarcimento stabilito a favore della società con sentenza di primo grado non passata ancora in giudicato, per la condanna degli ex amministratori. In particolare, si eccepisce l'erroneità della prospettazione della sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dei criteri dettati dall'art. 2423-bis cod. civ. ad una società che sia in liquidazione. Ed infatti, seguendo anche i parametri indicati dall'Organismo odk Italiano di Contabilità (OIC), nella fase di liquidazione di una società, viene meno "la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci senza ledere l'integrità del capitale preesistente, che è lo scopo fondamentale del bilancio di esercizio, e non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'art. 2423-bis" (si cita il par. 2.2.1, lettera b, dei [OSCURATO:PERSONA] dell'OIC). Inoltre, la Corte d'Appello ha contraddittoriamente applicato i criteri del par. 4.3.2., lett. c), dei Principi OIC all'iscrizione di un credito da risarcimento, laddove invece essi ("specchio" della citata disposizione civilistica) sono applicabili alla valutazione dei crediti commerciali e finanziari. 2.8. L'ottava, ulteriore censura è dedicata a dedurre il vizio di motivazione omessa in relazione ai motivi d'appello, riferiti alla inconfigurabilità di un'ipotesi di aggravamento del dissesto a carico degli imputati. La difesa ha rappresentato una serie di elementi istruttori dai quali era possibile evincere che fino ad aprile 2006 non sussistesse alcuno stato di insolvenza della società poi fallita, elementi che non sono stati tenuti in conto dalla Corte d'Appello; così come non è stato valorizzato un accordo raggiunto nel 2007 (la cui esistenza è riconosciuta anche nella sentenza di primo grado) tra le società Automobile s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe consentito ad EDA di estinguere un debito di oltre 400.000 euro pagando soltanto 50.000 euro. 2.9. Il nono motivo di ricorso aggredisce la sentenza sotto il profilo della prova del coefficiente soggettivo dei reati commessi in capo ai ricorrenti. 2.10. La decima censura eccepisce illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di una riqualificazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale ascritte ai ricorrenti in bancarotta semplice ex art. 217 I. fall. 2.11. L'undicesimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, si lamenta il fatto che non siano stati diversificati i differenti disvalori delle condotte commesse da ognuno dei due imputati, pur a fronte di un diverso ruolo riconosciuto in sentenza dai medesimi. 2.12. Infine, un'ultima ragione di censura deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attaccando, in particolare, la sottovalutazione del comportamento collaborativo dei ricorrenti, che hanno indicato al curatore il luogo dove era conservata la documentazione contabile a disposizione del liquidatore ed hanno ridotto da nove milioni a due milioni l'esposizione debitoria di EDA nei confronti delle banche, attraverso accordi transattivi. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia anche l'apposizione di una nota nella relazione al bilancio del 31.12.2006 con cui si rendevano edotti i creditori della improbabile tempestiva monetizzazione della posta attiva iscritta (derivante da sentenza non definitiva, ma comunque provvisoriamente esecutiva).3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. 2. Il primo, il quinto ed il sesto motivo di censura, afferenti a temi di imputazione collegati, sono privi di pregio. La sentenza d'appello ha spiegato le ragioni in base alle quali, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è stata esclusa la sussistenza dell'attivarsi di una logica di vantaggi compensativi dietro l'agire degli imputati, gestori della fallita e di altre società, pur ritenute inserite in un'unica "galassia" aziendale, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] in particolare. In linea generale, il Collegio rammenta come la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, pur essendosi fatta carico di esigenze di offensività concreta che sempre devono sottendere la verifica della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, intuendo il valore scriminante del tema dei "vantaggi compensativi" nelle operazioni infragruppo, ha disegnato nel tempo, molto opportunamente, griglie stringenti per poterne valutare la configurabilità nelle diverse fattispecie e, in linea con gli orientamenti in materia di reati fallimentari, ha coinvolto in prima persona l'imputato nell'accertamento relativo. [OSCURATO:PERSONA] richiama tali approdi interpretativi, secondo i quali, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 10633 del 30/6/2019, Scambia, Rv. 276029; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 48518 del 6/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Ed il reato non si configura se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 30333 del 12/1/2016, Falciola, Rv. 267883). 2.1. Nel caso di specie, anche a voler ammettere il contesto di gruppo societario in cui sono avvenute le operazioni ritenute distrattive, infatti, che per certi aspetti è risultato innegabile dall'accertamento compiuto nei giudizi di merito, tuttavia la Corte d'Appello ha evidenziato il ruolo di soggetto autonomo della società fallita e l'assenza di vantaggi compensativi tali da riequilibrare gli effetti depauperativi e negativi per la società fallita, neutralizzando gli svantaggi per i creditori sociali. Il ricorrente, in particolare, nel proporre, in appello, il motivo analogo a quello con cui esordisce anche nell'impugnazione in sede di legittimità, non ha evidenziato alcun effetto di "compensazione" delle attività "in negativo" realizzate a svantaggio della EDA s.r.I., sicchè, per tale parte, le ragioni dedotte erano inammissibili sin dal giudizio di secondo grado. Si sostiene, da parte della difesa, l'esistenza di un piano di risanamento del gruppo, di cui avrebbe riferito la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], curatrice fallimentare, oltre al consulente tecnico del pubblico ministero - la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe anch'ella evocato l'operazione di salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] dell'Auto; tuttavia, la sentenza impugnata ha evidenziato che le società coinvolte nelle operazioni di accollo nei confronti della società collegata Ennporiunn, alle quali non è corrisposto un credito di regresso, in relazione al quale, invece, vi è stata rinuncia (come contestato al capo 2), costituivano, in realtà, soggetti giuridici autonomi, mentre l'unica società, tra quelle facenti capo ai Ficini, ad aver guadagnato da tutte le operazioni contabili contestate, è l'[OSCURATO:PERSONA], e cioè l'unica in attivo tra tutti gli enti compresi nella "galassia Ficini" (società le quali avevano avuto la stessa sorte di estinzione della EDA, o per fallimento o per cancellazione: cfr. pagg. da 18 a 21 della sentenza impugnata). Evidente, dunque, l'assenza di elementi fattuali ed economici dai quali trarre anche solo parziale spunto per desumere l'esistenza di vantaggi compensativi, tanto più che, come è stato acutamente sottolineato dalla sentenza impugnata, non vi era alcuna ragione logica in base alla quale la società fallita EDA, che già si trovava in grave stato di difficoltà, dovesse rinunciare ad un proprio credito di regresso a favore di Emporiunn, fornendo a quest'ultima risorse finanziarie. Ulteriori particolari che smentiscono l'esistenza di vantaggi compensativi — secondo la condivisibile impostazione argonnentativa del provvedimento impugnato - è che, comunque, Emporium formalmente non era una partecipata di EDA, visto che le quote erano state cedute nel dicembre 2003, e che dell'accollo del debito di Emporium da parte di EDA non vi era traccia nella contabilità di quest'ultima, non essendo stato iscritto il credito di regresso, come invece si sarebbe dovuto: di qui la contestazione della distrazione di cui al capo n. 2, per oltre 634.000 euro. 3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, anch'essi valutabili in maniera collegata, per ragioni di economia processuale, sono complessivamente infondati. La Corte d'Appello ha messo in luce che: - le scritture contabili, più volte richieste dalla curatrice fallimentare, non sono state depositate;- la contabilità è stata tenuta, in ogni caso, fino al 31.12.2005, per quel che consta da una ricerca fatta dalla curatrice nel luogo indicato dai Ficini, un piccolo magazzino in cui, grazie ad alcuni accessi, si è potuto risalire a qualche elemento contabile; - anche il commercialista della società ha riferito di non aver alcuna scrittura contabile, oltre quelle, parziali ed insufficienti, faticosamente reperite dalla curatrice. La sentenza, pertanto, ha dedotto che l'omessa consegna di tutta la documentazione contabile al curatore fallimentare è stata strumentale ad impedire la ricostruzione dei fatti gestionali più rilevanti, accaduti proprio fino all'anno 2006, anche alla luce delle patenti irregolarità contabili, contestate espressamente e più precisamente al capo 1 b), per l'istituzione e movimentazione di un conto cumulativo "debiti vs banche", cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto, dal testimone-consulente del pubblico ministero, un "calderone" nel quale sono confluiti i debiti della fallita e di altre società controllate per operazioni, accolli e pagamenti vari. Tale confusione contabile ha, ovviamente e logicamente, secondo la sentenza impugnata, aggravato ancor più le difficoltà della curatrice di ricostruire le operazioni contabili ed il patrimonio e lo stato economico della fallita, tanto più alla luce della conclamata non veridicità di alcune delle annotazioni contabili ivi contenute. Invero, sono stati rilevati numerosi accolli fittizi di debito, emersi documentalmente ed inequivocabilmente, come contestato al capo 1 d) e, sostanzialmente, ammesso anche dal consulente della difesa, nonché una sopravvenienza per oltre 1.909.000 euro, della quale non è stato possibile verificare l'origine: si tratta di dati certi, la contestazione dei quali da parte dei ricorrenti è affidata o a ragioni apodittiche ovvero alla ricerca di soluzioni alternative del significato probatorio degli stesse elementi, sicchè, in entrambi i casi, si rappresentano motivi di censura inammissibili in sede di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, e più specificamente, il Collegio rammenta che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455). 3.1. Quanto agli argomenti difensivi dedicati a sostenere la presenza, tra la documentazione contabile, del bilancio al 31.12.2006, significativa per l'esclusione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il Collegio ne sottolinea l'irrilevanza, posto che il bilancio non rientra nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla disposizione di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall., tanto che esso non può costituire oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), pur costituendo un documento sociale, finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439). Correttamente, quindi, la Corte di merito ha centrato il suo fulcro motivazionale, relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale, sulla mancanza o irregolarità delle scritture contabili vere e proprie e di qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, queste, sì, passibili di essere ricomprese nel fuoco del delitto in esame: cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 37459 del 22/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875. 4. La settima ragione difensiva è inammissibile. Il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione illogica in relazione all'art. 2423-bis cod. civ., poiché non avrebbe natura imprudente, in violazione del disposto di cui alla citata norma del codice civile, l'operazione di iscrizione nel bilancio di liquidazione al 31.12.2007 del credito per 1.156.790 euro, relativo al risarcimento stabilito a favore della società con sentenza di primo grado non passata ancora in giudicato, per la condanna degli ex amministratori. Evocando i parametri indicati dall'[OSCURATO:PERSONA] di Contabilità (OIC), la difesa ritiene che non siano applicabili i criteri dettati dall'art. 2423-bis cod. civ. ad una società che sia in liquidazione. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2423, comma 2, cod. civ., il bilancio deve essere redatto secondo i principi di chiarezza e verità, sì da rappresentare in modo trasparente e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; ai sensi dell'art.2423-bis, primo comma, n.1, cod. civ., inoltre, la valutazione delle voci deve essere formulata secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione. Il motivo proposto, pur formulando apparentemente questioni giuridiche, in realtà coinvolge il Collegio in una rivalutazione in fatto della natura imprudente dell'operazione economica già richiamata, senza offrire elementi di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha sottolineato, dal punto di vista oggettivo della natura dell'operazione contabile, come il consulente esperto ascoltato in dibattimento abbia chiarito che non è prassi corretta iscrivere a bilancio un credito non realizzato, quale era quello oggetto della contestazione al capo n. 1, lett. f), derivato da una sentenza non definitiva: da qui, la violazione dei criteri di prudente apprezzamento previsti dalla richiamata disposizione civilistica. Quanto alla rilevanza dello stato giuridico della società in liquidazione, ai fini dell'applicabilità dei criteri legali di prudente apprezzamento stabiliti dall'art. 2423-bis cod. civ., la sentenza impugnata aveva già evidenziato, in modo logico e condivisibile, che tali criteri a maggior ragione devono valere per le società in difficoltà economica ed in liquidazione, stante la loro perdurante validità non derogata dalle regole indicate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Contabilità. Del resto, non esiste uno statuto legale "liberatorio" dagli obblighi di verità e prudenza delle società in liquidazione, né esso può essere rinvenuto nei criteri dettati dall'OIC ed ai quali si richiama il ricorso. 5. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, in ultima analisi, svolto in fatto. La difesa si duole della sottovalutazione, da parte dei giudici di merito, di una serie di elementi istruttori dai quali sarebbe stato possibile evincere che fino ad aprile 2006 non sussistesse alcuno stato di insolvenza della società poi fallita, così come non sarebbe stato valorizzato un accordo raggiunto nel 2007 tra le società Automobile s.r.I., Emporium e [[OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe consentito ad EDA di estinguere un debito di oltre 400.000 euro pagando soltanto 50.000 euro. Le censure, anzitutto, sono articolate secondo schemi di formulazione sottratti al sindacato di legittimità, poiché volti a rileggere le prove in termini più favorevoli agli imputati e semplicemente divergenti dalle conclusioni della sentenza impugnata, in mancanza di manifeste illogicità del provvedimento d'appello. Inoltre, nel merito, l'eccezione difensiva non ha pregio: la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che la società poi fallita era in stato di decozione a partire dal 2005, con una situazione di difficoltà che, peraltro, era evidente già nel 2002/2003 e, ciononostante, gli amministratori hanno tardato a richiedere l'autofallinnento, sino a far lievitare il debito verso l'erario della società e ad aggravare il suo dissesto, alla data del fallimento, dichiarato poi il 29 gennaio 2010. Viene, altresì, ad essere irrilevante l'accordo per l'estinzione del debito evocato dalla difesa, che non tiene conto di un argomento decisivo utilizzato dalla sentenza impugnata per la prova del reato - ed in relazione al quale, pertanto, il ricorso si rileva generico — e cioè il fatto che, alla fine del 2005, la società [DA avesse maturato già un debito di oltre due milioni di euro verso Equitalia per imposte non pagate.6. Il nono ed il decimo motivo di ricorso, dedicati a contestare la prova del coefficiente soggettivo dei reati commessi in capo ai ricorrenti e la mancata riqualificazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale in quelle di bancarotta semplice ex art. 217 I. fall., sono infondati. Le ragioni che hanno portato i giudici d'appello ad escludere la riqualificazione dei reati ascritti agli imputati, ed in particolare della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, si intersecano con quelle che hanno consolidato la convinzione dei giudici di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati tutti, loro contestati: la motivazione della sentenza impugnata è priva di cedimenti logici e fa leva sulla pluralità di irregolarità contabili, la confusione dei dati societari, l'omessa consegna dei libri e delle scritture contabili e, dunque, la loro parziale sottrazione, che si abbina alla tenuta in guisa da impedire la ricostruzione degli affari societari e del patrimonio della fallita, evidenziando la specifica volontà dei ricorrenti di creare pregiudizio ai creditori, senza che vi sia contestazione riguardo al loro contributo attivo e materiale. Ed è proprio l'esistenza della prova dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, tramite l'omessa tenuta o la distruzione o sottrazione dei libri e delle scritture contabili, a costituire il discrimine tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Se è vero, poi, che - così come sembra emergere dai motivi di ricorso, a dir il vero confusi sulle censure in esame - in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 9/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729), tuttavia, per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), ultima parte, legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Due aspetti, dunque, della condotta fraudolenta di bancarotta documentale ex art. 216 I. fall. si intersecano nelle condotte commesse, andando a combinarsi con la prova affidabile del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori della fallita, rintracciabile nei molti indicatori di fraudolenza, utili a costruire la rete del coefficiente soggettivo di ciascuna delle fattispecie delittuose accertate nei confronti dei ricorrenti, anche di bancarotta distrattiva.[OSCURATO:PERSONA] si richiama, infatti, all'insegnamento di Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763, che ha chiarito come, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico (coefficiente necessario e sufficiente) deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta, alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Molti degli indicatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sono stati già esplorati nell'analisi sin qui condotta, poiché presenti e rilevati nella complessa fattispecie di plurimi reati commessi dagli imputati. 7. L'undicesimo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e generico. La difesa proposta per entrambi gli imputati si duole della sanzione inflitta in modo identico a ciascuno di loro, senza, tuttavia, chiarire con esattezza le ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una differenziazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], agganciate soltanto, con argomenti molto sfumati ed evanescenti, all'essere questi autore di una quota concorsuale di minor impatto sui reati, che sarebbe stata puntualizzata anche dalla sentenza impugnata, e senza tener conto dell'obiezione logica speculare, e cioè che, magari, forse era la determinazione di pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] a dover essere considerata più benevolmente parificata, in melius, al disvalore calibrato nella pena irrogata nei confronti del complice. In ogni caso, la sentenza impugnata, sinteticamente ma chiaramente, ha evidenziato l'unitarietà complessiva del "complesso castello" fraudolento messo in atto dai ricorrenti che sono stati ritenuti entrambi coinvolti nell'architettare anni di illecita gestione societaria. 8. Infine, è inammissibile anche l'ultima ragione di censura che denuncia l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, attaccando, in particolare, la sottovalutazione del comportamento collaborativo dei ricorrenti, che avrebbero indicato al curatore il luogo dove era conservata la documentazione contabile e ridotto da nove milioni a due milioni l'esposizione debitoria dì EDA nei confronti delle banche, attraverso accordi transattivi.Invero, la motivazione che l'appello dedica alla conferma del diniego del beneficio invocato è analoga a quella già richiamata per validare la bontà del trattamento sanzionatorio già deciso in primo grado e si fonda sulla gravità della condotta, con il collegato cenno all'univoca volontà delittuosa dei due coimputati nel realizzarla. Le ragioni del provvedimento impugnato si fondono con quelle del primo giudice e tutte trovano fondamento nell'applicazione dei parametri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen., che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituiscono gli elementi normativi ai quali far riferimento per decidere della concessione o meno delle attenuanti ex art. 62- bis cod. pen. In ogni caso, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). In quest'ottica, sia la riduzione dell'esposizione debitoria, che la difesa ascrive come merito degli imputati, sia anche le ulteriori ragioni mosse a favore di [OSCURATO:PERSONA], più specificamente, sono state evidentemente ritenute insufficienti ad optare per una diversa e più favorevole determinazione sanzionatoria nei s