CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la legittimità della conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta - risulta formulato in termini non consentiti dalla legge, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello ed adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale prospetta una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6-7) facendo applicazione di corretti argomenti ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M