CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 31291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e travisamento delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è generico, perché risulta intrinsecamente indeterminato ed altresì difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023