CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 33494-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1884 S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ELENA IOZZELLIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A CHIAIA 76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la SENTENZA n. 4102/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che tanto la ricorrente, quanto i controricorrenti e ricorrenti incidentali, con atto sottoscritto personalmente dagli Ric. 2018n.33494 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 stessi e dai relativi difensori, hanno dichiarato di rinunciare, la prima, al ricorso principale e, i secondi, al ricorso incidentale; ritenuto che : - la rinuncia a i ricors i comporta , come espressamente richiesto dalle parti, l’estinzione del giudizio di cassazione, - la sottoscrizione dell’atto da parte de i rispettivi controricorrenti equivale alla loro accettazione ed esclude, quindi, la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile