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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 45482/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i reati di cui agli artt.110 e 642 cod. pen. (capo A) e 476, comma 2, 482, 61 n. 2 cod. pen. (capo B).

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità in quanto il giudizio di appello si è celebrato senza che l'imputato fosse stato raggiunto da regolare notifica del decreto di citazione di appello perché dalla relata allegata allo stesso non potrebbero desumersi con certezza le generalità del soggetto ricevente.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 4, 8, 9, comma 1, 16 e 24 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sull'omessa applicazione dell'art. 9, comma 1, cod. pen.

Assume, a riguardo, che erroneamente è stata individuata la competenza del Giudice dove si è consumato il reato meno grave con la denuncia del falso sinistro alla compagnia assicurativa (capo A), nell'impossibilità di individuare il luogo di commissione del più grave reato di falso.

Secondo l'imputato poiché il certificato medico poi falsificato era stato rilasciato dall'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. parte dell'azione afferente il reato più grave sarebbe stata commessa in tale cittadina e l'insuperabilità della vis attractiva del reato più grave non avrebbe dunque potuto essere superata con conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo il CARRATU' deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva con il direttore sanitario dell'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] dottor [OSCURATO:PERSONA] poiché questi avrebbe potuto riferire se egli si era comunque recato presso la struttura sanitaria in data 15 ottobre 2015 o in una data successiva.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe erronea in quanto basata su un evento già riferito dal Conforti che, in realtà, si era limitato a sottoscrivere in proposito una nota dopo un controllo informatico.Del resto, soggiunge ancora il ricorrente, il Conforti era nella lista testi del Pubblico Ministero e quando ne era stata revocata l'ammissione per assunta superfluità la difesa di esso imputato si era opposta.

2.4. Il CARRATU', con il quarto motivo, lamenta infine mancanza o contraddittorietà della motivazione rispetto all'attribuzione di responsabilità per la falsificazione quanto meno a titolo di concorso morale poiché nella imputazione egli è indicato quale autore della falsificazione, e la circostanza che ciò si fondi su una prova solo indiziaria non può giustificare una condanna a titolo di un concorso morale mai contestato.

2.5. Mediante il quinto motivo l'imputato assume violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di diversa configurazione giuridica del delitto di falso in quello di uso di atto falso attesa l'assenza di prova sulla falsificazione da parte del ricorrente.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente contesta vizio di motivazione sia rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla richiesta di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

Per un verso, sottolinea di aver rappresentato ampi elementi alla Corte territoriale, da questa non valorizzati, per la concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen.

Per un altro evidenzia che ben vi sarebbe la prova che egli non potrebbe provvedere al risarcimento del danno, versando in condizioni economiche talmente disagiate da dover beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, restando incomprensibile il riferimento contenuto nella decisione alla condotta successiva alla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, integrando una c.d. doppia conforme, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di notificazioni, non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa (Sez.

F, n. 29453 del 08/08/2006, Sgarbi, Rv. 235068 - 01).

Invero, in presenza di una attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente, non sono da considerarsi adempimenti necessari ai fini della validità e del perfezionamento dell'atto, l'identificazione del ricevente e l'indicazione del luogo ove l'atto viene notificato (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Pellegrino, Rv. 264287 - 01).

A ciò occorre aggiungere che, peraltro, nella fattispecie in esame, dalla lettura della relata di notifica si evince che l'atto è stato ricevuto da tale "Jessica".

3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato poiché non è emersa alcuna prova che la falsificazione del certificai:o, pur rilasciata dall'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA], sia avvenuta in loco. 4.11 terzo motivo è, parimenti, manifestamente infondato.

E' incontroverso che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istittAto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01), talché il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 - 01).

Orbene, la Corte territoriale ha congruamente giustificato il diniego alla richiesta di esame del teste Conforti poiché egli aveva già indicato nella propria nota che l'unico accesso dell'imputato presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Mercato di [OSCURATO:PERSONA] vi era stato nella data del 4 novembre 2013.

E' evidente che alcun elemento, vieppiù decisivo, in favore dell'imputato avrebbe potuto essere acquisito dall'esame di detto teste il quale già aveva escluso che in altre occasioni il CARRATU' si era recato al [OSCURATO:PERSONA] del plesso ospedaliero.

5. Il quarto e il quinto motivo, suscettibili di esame unitario, sono manifestamente infondati.

A prescindere dal riferimento ad un'ipotesi di concorso solo morale nel reato, ciò che è dirimente è la non manifesta illogicità del ragionamento inferenziale della Corte d'appello di Trieste che, nel rigettare gli analoghi motivi di gravame, ha posto in evidenza che l'unico soggetto che aveva interesse alla falsificazione 4 (9_ del certificato a suo nome era il CARRATU' allo scopo di ottenere un indennizzo assicurativo in proprio favore.

6. Il sesto motivo è anch'esso inammissibile.

Deve essere disattesa, in primis, la censura per quanto attiene all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché il giudice di merito ha fornito un'ampia motivazione sull'assenza di elementi da considerare a tal fine con favore, anche considerando quelli addotti nuovamente con il ricorso dall'imputato.

Quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che la condizione economica dell'imputato rendesse impossibile il previo pagamento del risarcimento del danno.

E' ben vero che, come assume il ricorso, il giudice di merito deve tener conto ai fini della predetta valutazione anche dell'ammissione dell'imputato al patrocinio dello Stato.

Tuttavia, questo può essere solo uno degli elementi dernandati al relativo sindacato del giudice di merito dacché l'inammissibilità per genericità di tale parte del motivo proposto, in quanto il ricorrente non ha anche spiegato perché la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato gli avrebbe impedito in via assoluta di corrispondere l'importo di euro 1.600,00 cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i reati di cui agli artt.110 e 642 cod. pen. (capo A) e 476, comma 2, 482, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità in quanto il giudizio di appello si è celebrato senza che l'imputato fosse stato raggiunto da regolare notifica del decreto di citazione di appello perché dalla relata allegata allo stesso non potrebbero desumersi con certezza le generalità del soggetto ricevente. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 4, 8, 9, comma 1, 16 e 24 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione sull'omessa applicazione dell'art. 9, comma 1, cod. pen. Assume, a riguardo, che erroneamente è stata individuata la competenza del Giudice dove si è consumato il reato meno grave con la denuncia del falso sinistro alla compagnia assicurativa (capo A), nell'impossibilità di individuare il luogo di commissione del più grave reato di falso. Secondo l'imputato poiché il certificato medico poi falsificato era stato rilasciato dall'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. parte dell'azione afferente il reato più grave sarebbe stata commessa in tale cittadina e l'insuperabilità della vis attractiva del reato più grave non avrebbe dunque potuto essere superata con conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo il CARRATU' deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva con il direttore sanitario dell'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] dottor [OSCURATO:PERSONA] poiché questi avrebbe potuto riferire se egli si era comunque recato presso la struttura sanitaria in data 15 ottobre 2015 o in una data successiva. La motivazione della Corte territoriale sarebbe erronea in quanto basata su un evento già riferito dal Conforti che, in realtà, si era limitato a sottoscrivere in proposito una nota dopo un controllo informatico.Del resto, soggiunge ancora il ricorrente, il Conforti era nella lista testi del Pubblico Ministero e quando ne era stata revocata l'ammissione per assunta superfluità la difesa di esso imputato si era opposta. 2.4. Il CARRATU', con il quarto motivo, lamenta infine mancanza o contraddittorietà della motivazione rispetto all'attribuzione di responsabilità per la falsificazione quanto meno a titolo di concorso morale poiché nella imputazione egli è indicato quale autore della falsificazione, e la circostanza che ciò si fondi su una prova solo indiziaria non può giustificare una condanna a titolo di un concorso morale mai contestato. 2.5. Mediante il quinto motivo l'imputato assume violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di diversa configurazione giuridica del delitto di falso in quello di uso di atto falso attesa l'assenza di prova sulla falsificazione da parte del ricorrente. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente contesta vizio di motivazione sia rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla richiesta di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Per un verso, sottolinea di aver rappresentato ampi elementi alla Corte territoriale, da questa non valorizzati, per la concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. Per un altro evidenzia che ben vi sarebbe la prova che egli non potrebbe provvedere al risarcimento del danno, versando in condizioni economiche talmente disagiate da dover beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, restando incomprensibile il riferimento contenuto nella decisione alla condotta successiva alla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, integrando una c.d. doppia conforme, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 - 01). 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di notificazioni, non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa (Sez. F, n. 29453 del 08/08/2006, Sgarbi, Rv. 235068 - 01). Invero, in presenza di una attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente, non sono da considerarsi adempimenti necessari ai fini della validità e del perfezionamento dell'atto, l'identificazione del ricevente e l'indicazione del luogo ove l'atto viene notificato (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Pellegrino, Rv. 264287 - 01). A ciò occorre aggiungere che, peraltro, nella fattispecie in esame, dalla lettura della relata di notifica si evince che l'atto è stato ricevuto da tale "Jessica". 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato poiché non è emersa alcuna prova che la falsificazione del certificai:o, pur rilasciata dall'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA], sia avvenuta in loco. 4.11 terzo motivo è, parimenti, manifestamente infondato. E' incontroverso che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istittAto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01), talché il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 - 01). Orbene, la Corte territoriale ha congruamente giustificato il diniego alla richiesta di esame del teste Conforti poiché egli aveva già indicato nella propria nota che l'unico accesso dell'imputato presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Mercato di [OSCURATO:PERSONA] vi era stato nella data del 4 novembre 2013. E' evidente che alcun elemento, vieppiù decisivo, in favore dell'imputato avrebbe potuto essere acquisito dall'esame di detto teste il quale già aveva escluso che in altre occasioni il CARRATU' si era recato al [OSCURATO:PERSONA] del plesso ospedaliero. 5. Il quarto e il quinto motivo, suscettibili di esame unitario, sono manifestamente infondati. A prescindere dal riferimento ad un'ipotesi di concorso solo morale nel reato, ciò che è dirimente è la non manifesta illogicità del ragionamento inferenziale della Corte d'appello di Trieste che, nel rigettare gli analoghi motivi di gravame, ha posto in evidenza che l'unico soggetto che aveva interesse alla falsificazione 4 (9_ del certificato a suo nome era il CARRATU' allo scopo di ottenere un indennizzo assicurativo in proprio favore. 6. Il sesto motivo è anch'esso inammissibile. Deve essere disattesa, in primis, la censura per quanto attiene all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché il giudice di merito ha fornito un'ampia motivazione sull'assenza di elementi da considerare a tal fine con favore, anche considerando quelli addotti nuovamente con il ricorso dall'imputato. Quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che la condizione economica dell'imputato rendesse impossibile il previo pagamento del risarcimento del danno. E' ben vero che, come assume il ricorso, il giudice di merito deve tener conto ai fini della predetta valutazione anche dell'ammissione dell'imputato al patrocinio dello Stato. Tuttavia, questo può essere solo uno degli elementi dernandati al relativo sindacato del giudice di merito dacché l'inammissibilità per genericità di tale parte del motivo proposto, in quanto il ricorrente non ha anche spiegato perché la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato gli avrebbe impedito in via assoluta di corrispondere l'importo di euro 1.600,00 cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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