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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27924/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 agosto 2024 il Tribunale di Cagliari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 1.200 di ammenda avendolo ritenuto colpevole della contravvenzione a lui ascritta; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla reiterazione ed alla durata della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro tali da impedire la qualificazione del pericolo causato come particolarmente esiguo; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 agosto 2024 il Tribunale di Cagliari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 1.200 di ammenda avendolo ritenuto colpevole della contravvenzione a lui ascritta; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla reiterazione ed alla durata della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro tali da impedire la qualificazione del pericolo causato come particolarmente esiguo; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Presi
Sentenza Cassazione n. 27924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris