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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il rato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen alla luce dei nuovi limiti edittali stabiliti dal d.

Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato risulta gravato da due precedenti condanne per il reato di cui all'art.495 cod. pen. il che osta al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità integrando il presupposto della abitualità ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. (sub specie della commissione di "più reati della stessa indole") meramente enunciati ma non illustrati in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il rato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen alla luce dei nuovi limiti edittali stabiliti dal d. Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato risulta gravato da due precedenti condanne per il reato di cui all'art.495 cod. pen. il che osta al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità integrando il presupposto della abitualità ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. (sub specie della commissione di "più reati della stessa indole") meramente enunciati ma non illustrati in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/1
Sentenza Cassazione n. 46750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris