CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 19161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9356-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, >? rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2020 della CORTE D'APPELLO di TARANTO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 434 del 2020 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo febbraio 2005-febbraio 2010, con inquadramento nel V livello di cui al CCNL Turismo e Pubblici servizi e per la condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale, per quel che interessa, richiamata la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo e rilevata l'assenza di decisività del nomen iuris dei contratti (di lavoro autonomo e di associazione in partecipazione) stipulati fra le parti, ha condiviso il percorso logico- giuridico svolto dal Tribunale, rilevando che la lavoratrice aveva dato prova dello svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'osservanza di turni orari predisposti dal datore di lavoro in base alle esigenze dell'azienda, della corresponsione di regolare retribuzione anche per le giornate in cui la società era in perdita; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con un motivo; resiste la Caggia con controricorso; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso si denunzia "violazione degli artt. 2094, 2222 cod.civ. in relazione all'art. 2697 cod.civ. con riferimento all'art. 360 cod.proc.civ. nn. 3 e 5 per carenza assoluta di motivazione e di esame degli elementi di prova" avendo, la Corte territoriale fornito la motivazione richiamando de relato la pronunzia del Tribunale, senza Ric. 2021 n. 09356 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- riferire gli elementi che in concreto avrebbero caratterizzato il rapporto come subordinato e non come autonomo (a fronte dei profili formali consistenti in una offerta unilaterale di collaborazione in data 20.2.2005 e di contratti di associazione in partecipazione dall'81.2007 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal 2.3.2009 al 31.12.2009), attribuendo l'onere della prova ad una parte diversa da quelle che ne risultava gravata; nell'ambito del motivo è altresì dedotta la "violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. che integra il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ." avendo, la Corte territoriale, attribuito apoditticamente e immotivatamente valenza probatoria a deposizioni testimoniali che tale valenza non avevano, non avendo neanche riferito gli elementi decisivi che contraddistinguevano il rapporto di lavoro; la sentenza impugnata ha valorizzato elementi sussidiari e di contorno di per sé non decisivi quali i turni orari da osservare, la corresponsione regolare della retribuzione anche nelle ipotesi in cui la società era in perdita; 2. il ricorso è inammissibile per plurimi motivi; 3. va innanzitutto chiarito che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale istruttorio; 4. al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 116 cod.proc.civ. e 2697 cod. civ. può porsi solo allorché sia allegato che il giudice di merito: abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598 del 2016; Cass. S.U. n. 20867 del 2020); 5. in particolare, la violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi Ric. 2021 n. 09356 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- /?/ ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la errata valutazione dei mezzi istruttori; 6. nel caso di specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito: di tal che la stessa - ad onta dei richiami normativi in essi contenuti - si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione (censura che, nel caso di specie, non è proposta, ricorrendo, in ogni caso, la preclusione della c.d. doppia conforme, ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ., avendo, i giudici di merito, deciso le questioni di fatto in base alle stesse ragioni); 7. quanto alla denunciata violazione dell'art. 2094 cod.civ., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160); 8. in ordine, poi, al rinvio alla sentenza impugnata, questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confeima della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in Ric. 2021 n. 09356 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- 7A/Li termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 11508 del 2016; Cass. n. 13148 del 2014; Cass. n. 28113 del 2013; Cass. n. 7347 del 2012; Cass.n. 18625 del 2010; Cass. n. 15483 del 2008; Cass.n. 2268 del 2006; Cass.n. 20454 del 2005); 9. nel caso di specie, la sentenza impugnata richiamando il percorso argomentativo illustrato del giudice di prime cure, ha condiviso la valutazione degli indici sintomatici emersi dal quadro probatorio raccolto dal Tribunale, e — sottolineando che il nomen jun. s assegnato dalle parti ai contratti tra loro stipulati non era vincolante — ha rilevato che la Caggia aveva dimostrato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso ("terminalista"), l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, articolato in turni e predisposto dal datore di lavoro in base alle esigenze dell'azienda e la corresponsione di una regolare retribuzione, sempre garantita, tutti elementi che integravano la sussistenza di un lavoro di natura subordinata, escludendo la configurabilità di un assetto associativo a fronte dell'assoluta mancanza di un "rischio di impresa"; 10. il dovere costituzionale di motivazione risulta correttamente adempiuto "per relationem" , per essersi detta motivazione espressa mediante sufficienti richiami sia della elaborazione giurisprudenziale maturata in materia sia del provvedimento del Tribunale, i cui contenuti sono conoscibili dalle parti, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di orientamenti giurisprudenziali e del provvedimento impugnato ove condivise dal giudice del gravame; 11. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 12. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro Ric. 2021 n. 09356 sez. ML - ud. 05-04-2022 -5- M/it 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge, da distrarre. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, add