Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20313/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì - che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - per assenza di correlazione tra l'impugnazione proposta e la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che non vi sia stata inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto riproduttivo dei medesimi profili di censura già correttamente ritenuti affetti da genericità dalla Corte di appello di Bologna.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto del tutto mancante nel caso di specie.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] erranti [OSCURATO:PERSONA]'IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì - che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - per assenza di correlazione tra l'impugnazione proposta e la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che non vi sia stata inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto riproduttivo dei medesimi profili di censura già correttamente ritenuti affetti da genericità dalla Corte di appello di Bologna. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto del tutto mancante nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] erranti [OSCURATO:PERSONA]'IL C
Sentenza Cassazione n. 20313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris