CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 22163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26033/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025 -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] di PACO A . ROSSI C . s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n.9230/2022 depositat o il 23/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Si evince dal decreto impugnato che [OSCURATO:SOCIETA]. domandava di ammettere allo stato passivo della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] il credito di €. 802.870, di cui €. 200.000 in via privilegiata, previo riconoscimento dell'ipoteca volontaria concessa fino a concorrenza dell'importo di €. 200.000 su un bene di proprietà del fallito [OSCURATO:PERSONA], oltre a €. 16.390,64 a titolo di interessi legali sulla somma ingiunta con un decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 novembre 2014; chiedeva, inoltre, di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita trascritto in data 4 aprile 2016, avente ad oggetto immobili del valore di €. 249.000, mediante pagamento con compensazione con il credito in precedenza vantato, di dare seguito o comunque riconoscere il diritto di superficie ceduto a titolo oneroso dal fallito [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,con scrittura privata registrata a Perugia il giorno 11 novembre 2019,su un terreno a destinazione industriale sito in Comune di Riardo e di dare seguito o comunque riconoscere il contratto di locazione,registrato in Perugia in data 15 aprile 2020, avente ad oggetto immobili ubicati in Trevi e comprendenti due appartamenti ad uso di civile abitazione e svariati posti macchina. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] respingeva tutte le istanze. 2. Il Tribunale di Spoleto rigettava l’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA].,con decreto depositato in data 23 settembre 2022. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Il difensore di parte ricorrente ha depositato un’istanza datata 10 giugno 2025 con cui ha rappresentato la pendenza di concrete trattative intercorrenti con la curatela fallimentare per la definizione transattiva della controversia ed ha chiesto un differimento dell’adunanza camerale fissata. La pendenza delle descritte trattative induce a ritenere opportuno un breve differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire in tempo ragionevole e bonariamente la controversia e di formalizzare una rinuncia al ricorso presentato. P.Q.M La