CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 35871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15942/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede legale in Serramazzoni (MO), alla Via XXIV Maggio n. 345, in per so na del liquidatore p.t. SernesiSergio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 290 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] accertamento indebita deduzione costi – Estensibilità alla società dello “scudo fiscale” azionato dal socio unico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BCO FNC7 2R52 F257F) del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata in 00195 Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi n . 32,presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] gra (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1930 / 20 19 emessa dalla CTR Emi l ia Romagna il 18/10/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena avverso l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2008, gli erano state contestate l’indebita deduzione del costo di euro 220.000,00relativo a contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’indebita deduzione integrale del costo di euro 7.800,00per consulenza e l’indebita deduzione delle quote di ammortamento relative all’acquisto di una macchina da giardino. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente ai primi due rilievi, rigettandolo quanto al terzo. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava entrambi i gravami, evidenziando che la società poteva giovarsi dello scudo fiscale azionato dal socio unico [OSCURATO:PERSONA] (essendo il medesimo il dominus della società), che il servizio di consulenza (riferito dall’Ufficio alla scelta dell’autovettura aziendale più adatta alle esigenze della società) doveva ritenersi generico e, quindi, non soggetto a limiti di deducibilità fiscale e che non esisteva alcun inerenza tra la macchina da giardino acquistata e l’attività svolta dalla società. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 bis d.l. n. 78/2009, 11 l. n. 409/2001, 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 54 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto estensibili gli effettidello scudo fiscale della persona fisica alla persona giuridica della quale la prima è organo e socio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 e 164 dPR n. 917/1986 e 19, comma 4, e 19- bis, comma 1, lett. c), dPR n. 63/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto, quanto ai costi per consulenza pari ad euro 7.800,00, che si trattasse di un servizio “generico” ricevuto, anziché di una prestazione direttamente connessa all’autovettura Porche 911 poi acquisita in leasing. 3. Il d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), -convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ulteriormente modificato dal d.l.sempre del 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta convertito dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141 -, sotto la rubrica "Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato", ha previsto l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione Europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione Europea e in Stati aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Il comma terzo della citata disposizione afferma che "Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 41, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo". Il comma 6, infine, precisa ulteriormente che l'imposta straordinaria di cui sopra " si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008(dunque, senza alcun limite per quelle detenute in data antecedente a tale data, n.d.r.) e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010". In sintesi, dunque, la norma consente al contribuente che detiene, in violazione alle norme sul monitoraggio fiscale, attività finanziarie e patrimoniali all'estero, da una data precedente al 31 dicembre 2008, di rimpatriare (per gli Stati non appartenenti all'Unione Europea o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa) o di regolarizzare tali attività, attraverso il pagamentodi un'impostastraordinaria. Così ricostruita la complessa disciplina normativa di riferimento, rileva il Collegio che questa Corte solo in sede penale ha affrontato la questione relativa all'estensione soggettiva del cd. scudo fiscale, specie con riguardo alle società commerciali ed ai soggetti che, in ordine ad esse, operano quali domini (Cass., Sez. 3, n. 50308 del15/10/2014, Carignano, Rv.261391). Ragion per cui la causa merita di essere rinviata alla Sezione ordinaria per essere trattata in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, r