CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/08/2024 delkTRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro il decreto emesso in data 07 agosto 2024 con cui il presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenendo ostativo l'essere l'istante detenuto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; 171,10/ en ittZ rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge dentindir=1 impugnata, in relazione all'art. 4-bis Ord. pen., per avere il Tribunale negato il beneficio richiesto nonostante il chiaro dettato della norma, come novellata dal d.l. n. 162/2022, che ha esteso l'applicabilità dei benefici di legge anche ai condannati per reato associativo, in presenza delle condizioni indicate, e senza tenere conto che queste ultime sono sussistenti, essendo il ricorrente impossibilitato, per impossidenza, ad adempiere alle obbligazioni civili e risarcitorie, ha tenuto una condotta corretta durante la detenzione, e non sussiste pericolo di collegamento con la criminalità organizzata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., dispone esplicitamente che la detenzione domiciliare «non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis», dizione che rende assolutamente non concedibile tale misura alternativa a chi, come il ricorrente, è condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto ricompreso nell'elenco della norma citata, senza che l'intervenuta modifica dell'art. 4-bis Ord. pen. da parte del d.l. n. 162/2022 abbia inciso su tale elenco, e sulla disposizione dell'art. 47-ter Ord. pen. sopra citata; ritenuto, pertanto, che il decreto impugnato sia conforme alla legge e al consolidato principio di questa Corte secondo cui «In tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, Rv. 06/05/2020; da ultimo, in motivazione, Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Rv. 286347) ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere estensor