CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 02582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 marzo 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1974 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 28 marzo 2022, visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; udita nell'udienza camerale del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha rinunciato all'istanza di rinvio e ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale gli indagati, a mezzo di difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non avere il menzionato Tribunale dato rilievo al tempo trascorso dalla commissione del fatto nonché al risarcimento del danno, congruo rispetto al fatto. Inoltre, la fuga non si sarebbe protratta per 10 km ma per ben meno e in strade di campagna, trattandosi di zona rurale. L'allarme sociale sarebbe assolutamente minimo anche perché trattasi di persone con rilevanti problemi di salute e la violazione dell'autorizzazione a recarsi a una visita ad Alessandria (imputabile al solo Vinotti) troverebbe giustificazione nelle condizioni di salute del medesimo, il cui disagio psicologico lo porterebbe ad essere molto apprensivo, temendo - come nel caso di specie - di non riuscire ad arrivare agli appuntamenti fissati. Il Tribunale avrebbe affermato il difetto di elementi di resipiscenza mentre gli odierni ricorrenti, sottoposti all'interrogatorio, avrebbero ammesso gli addebiti. Nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria con cui si dà atto del deposito di documentazione medica, concernente lo stato di salute dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure sollevate dai ricorrenti. Il Tribunale ha rimarcato che gli indagati avevano dimostrato una spiccata pericolosità e un'allarmante indifferenza verso l'autorità, avendo non solo commesso un furto in abitazione ma anche una resistenza a pubblico ufficiale, violenta e pervicace. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse autorizzato ad assentarsi dal proprio domicilio dalle 15:00 per recarsi ad una visita medica calendarizzata per le 16:00, già non si trovava nella propria abitazione alle 14:15 e, al momento della commissione dei fatti, era sottoposto a misura di prevenzione, oltre ad essere gravato da precedenti condanne per reati di rapina, furto, ricettazione e da 18 condanne relative al delitto di violazione delle misure di prevenzione: ciò ad ulteriore riprova della sua totale indifferenza rispetto alle pretese contenitive dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso gravato da 9 precedenti condanne per furto.Siffatta motivazione, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure dei ricorrenti sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione effettuata dal giudice del riesame. 4. Giova precisare che i ricorrenti hanno depositato documentazione medica, senza però illustrare la specifica rilevanza di essa rispetto alla presente decisione. Ad ogni modo, le condizioni di salute degli indagati sono già state portate all'attenzione del Tribunale, che, pur a seguito del loro esame, con motivazione esente da vizi ha ritenuto sussistente in capo agli indagati una spiccata pericolosità. 5. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma — equitativamente determinata - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 6. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del