CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2021
Cassazione n. 28315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 31307/2021 Roma, sul ricorso proposto da: (QQ—L 3 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza del Tribunale di Udine nr. 528/2021 depositata in data 31.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell' intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. (..„....,-------- ..„. ordinat" Pres L • • Lombardo DEPO 1TATO oggi. 2 SE T. 2022 IL FUNZ19NAR