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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06139/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di C:ucchiara Daniele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che le doglianze inerenti all'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed ai vizi di omessa e contraddittoria motivazione sono inammissibili sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come fossero in realtà molteplici gli indici della illecita finalità della detenzione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, e come il quantitativo fosse, anche in ragione del confezionamento in piccole dosi e del suo stato di disoccupazione, del tutto incompatibile con una "scorta" ad uso personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] cZiscuolo [OSCURATO:PERSONA],7"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di C:ucchiara Daniele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che le doglianze inerenti all'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed ai vizi di omessa e contraddittoria motivazione sono inammissibili sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposte sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come fossero in realtà molteplici gli indici della illecita finalità della detenzione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, e come il quantitativo fosse, anche in ragione del confezionamento in piccole dosi e del suo stato di disoccupazione, del tutto incompatibile con una "scorta" ad uso personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] cZiscuolo [OSCURATO:PERSONA],7"
Sentenza Cassazione n. 06139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris