CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16891/2021proposto da: Comune di Ciampino ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61LOI H501A), giusta delega a margine del ricors o ed elettivamente domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] sita in Ciampino, alLargo [OSCURATO:PERSONA]. 1; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ( P . IVA: 04531351007) , in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avviso pagamento saldo Tari – Area adibita ad archivi Roberto, con sede in Pomezia, alla Via delle Monachelle n. 67/A ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alcontroricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4078/2020 emessa dalla C TR Lazio il 17 / 1 2 /20 2 0 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di pagamento per saldo Tari concernente l’anno 2016, relativo ad un’area di 5.352 mq. adibita ad archivi e pertinenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che il luogo interessato al tributo risultava costituito da un’area adibita esclusivamente a deposito di materiale cartaceo tenuto in custodia presso la società fino allo smaltimento da parte di ditte all’uopo incaricate e che le superfici ove erano stoccati gli archivi cartacei non potevano essere considerate neppure potenzialmente produttive di rifiuti. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Comune di Ciampino sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere la decisione della CTR in contrasto con il principio fondante della legge istitutiva della Tari che prevede come presupposto del tributo il mero possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dal fatto che tali rifiuti vengano o meno prodotti. 1.1. La parte contro ricorrente ha depositato memoria illustrativa i c ui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritenere il motivo infondato. Va premesso che la doglianza formulata dal Comune, se fondata, travolgerebbe altresì l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, della illegittimità dell’imposizione tributaria per la ritenuta impossibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati e la mancata produzione di essi, sicché nessun giudicato implicito interno può ritenersi essersi formato con riferimento a tale profilo. Ciò debitamente premesso, il presupposto impositivo dellaTARI, così come già dellaTARSU, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, d. lgs. cit.). L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Va pertanto ribadito che "In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019). Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione. Invero, il tributoè dovuto , a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantumdi produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Sez. 5, Sentenza n.31460 del 03/12/2019). Orbene, nel caso di specie, risulta che la contribuente ha comunicato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) la circostanza che “nella sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo. In quest’ottica, la CTR ha affermato, sulla base delle perizie giurate in atti e della relazione di un consulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “La inesistenza del presupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazione di fatto e dalle circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. Ciò si pone in linea con l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 27/11/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.082,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com