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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 03128/2026

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one di decreto di estinzione ex art. 380- bis cpc Ad.

CC22 gennaio n. 19371/2025 rg ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] in esito al procedimento iscritto al n. 19371/25 r.g., relativoal decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa CORTE, a definizione del precedente ricorso iscr. al n. 18969/2024 r.g., ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025; nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -già ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -già resistenti- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -già resistente- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -questa Corte, investita del ricorso n. 18969/2024 r.g. , proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità ivi indicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza n. 3148/2024 del Tribunale di Palermo depositata il 03/06/2024 – con decreto n. 26218/2025, per quanto qui rileva, h a così deciso: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna [OSCURATO:PERSONA], in uno a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ; - avverso detto decreto di estinzione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui è stato condannato alle spese personalmente e solidalmente, sebbene avesse impugnato la sentenza gravata nella qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], qualità che aveva indicato nel ricorso e di cui non è stata data indicazione nel decreto di estinzione del giudizio; - la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione; considerato che -il ricorso per correzione di errore materiale non risulta essere stato notificato alle parti, che si erano costituite nel procedimento concluso con il corrigend o decreto : anzi, avendo espressamente chiesto il ricorrente di provvedere con decreto inaudita altera parte; - il procedimento di correzione, una volta doverosamente investito il Collegio per non essere prevista alcuna alternativa dall’art. 391-bis c.p.c., deve concludersi necessariamente con un’ordinanza, non essendo normativamente disciplinata la possibilità che quello pronunci a sua volta un decreto; - l ’ odierno ricorrente aveva effettivamente indicato, nel ricorso originario (pp. 1-2), la qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della impugnazione della sentenza gravata; - all ’ omissione della relativa indicazione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 391bis c.p.c. (in base al quale Se … il decreto di cui all’art. 380bis c.p.c. pronunciato dalla Corte di cassazione è effetto da errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione); - tutte le parti hanno ricevuto avviso dell ’ odierna adunanza camerale, ma, unitamente all’avviso di fissazione, non è stato comunicato anche il ricorso per correzione, introduttivo della presente procedura; -in via generale, il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alle controparti quale onere dell’interessato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, il ricorso propost o dal ricorrente non è statonotificato alle altre parti interessate; -in caso di ricorso di correzione di errore materiale, se non vi è prova della notifica del ricorso alle parti costituite nel procedimento concluso con la corrigenda ordinanza, occorre, di norma,convertire da procedura a istanza di parte in procedura di ufficio (al riguardo, cfr. Cass. n. 15149/25 e n. 31109/24) e con ordinanza interlocutoria rinviare agli adempimenti di Cancelleria; -nel caso di specie, tuttavia, non è necessaria detta conversione, essendo il ricorso, di cui si chiede la correzione, preordinato alla correzione di provvedimento (decreto di estinzione,per l’ appunto) per la cui pronuncia non è prevista la previa instaurazione di specifico contraddittorio tra le parti: sicché è congruente con tale premessa la conclusione che analoga previa comunicazione non sia necessaria neppure per dare impulso alla procedura di correzione; -d’altra parte, alla pronuncia del decreto, anche come corretto, può sempre seguire, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza ad opera di una delle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione; - pertanto, anche senza previa integrazione del contradittorio, può procedersi alla correzione deldetto decreto n. 26218/25, laddove in motivazione e nel dispositivo parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, mediante aggiunta, dopo la menzione delle generalità di [OSCURATO:PERSONA], delle parole “in qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”; -in definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: In tema di correzione di errore materiale, ogni qualvolta si tratti di correggere l ’ errore materiale , da cui sia affetto un decreto di estinzione, pronunciato dalla Corte di cassazione ex art. 391 c.p.c., non è necessario procedere alla notifica del ricorso per correzione alle parti costituite nel procedimento concluso con il corrigend o decreto, trattandosi di provvedimento per la cui pronuncia, cui comunque provvede il Collegio a norma dell’art. 391-bis c.p.c. e previa comunicazione della fissazione della relativa adunanza alle parti,non è prevista la previa instaurazione di specifico contraddittorio ; - nulla vi è a disporsi sulle spese, per la natura del presente procedimento; - essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, si dà mandato al la Cancell eria della Corte di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.; p. q. m. dispone correggersi il decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa Corte ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025, mediante l’inserimento, in motivazione e nel dispositivo, dopo la menzione delle generalità di [OSCURATO:PERSONA], delle parole “in qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one di decreto di estinzione ex art. 380- bis cpc Ad. CC22 gennaio n. 19371/2025 rg ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] in esito al procedimento iscritto al n. 19371/25 r.g., relativoal decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa CORTE, a definizione del precedente ricorso iscr. al n. 18969/2024 r.g., ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025; nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -già ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -già resistenti- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -già resistente- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -questa Corte, investita del ricorso n. 18969/2024 r.g. , proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità ivi indicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza n. 3148/2024 del Tribunale di Palermo depositata il 03/06/2024 – con decreto n. 26218/2025, per quanto qui rileva, h a così deciso: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna [OSCURATO:PERSONA], in uno a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ; - avverso detto decreto di estinzione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui è stato condannato alle spese personalmente e solidalmente, sebbene avesse impugnato la sentenza gravata nella qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], qualità che aveva indicato nel ricorso e di cui non è stata data indicazione nel decreto di estinzione del giudizio; - la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione; considerato che -il ricorso per correzione di errore materiale non risulta essere stato notificato alle parti, che si erano costituite nel procedimento concluso con il corrigend o decreto : anzi, avendo espressamente chiesto il ricorrente di provvedere con decreto inaudita altera parte; - il procedimento di correzione, una volta doverosamente investito il Collegio per non essere prevista alcuna alternativa dall’art. 391-bis c.p.c., deve concludersi necessariamente con un’ordinanza, non essendo normativamente disciplinata la possibilità che quello pronunci a sua volta un decreto; - l ’ odierno ricorrente aveva effettivamente indicato, nel ricorso originario (pp. 1-2), la qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della impugnazione della sentenza gravata; - all ’ omissione della relativa indicazione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 391bis c.p.c. (in base al quale Se … il decreto di cui all’art. 380bis c.p.c. pronunciato dalla Corte di cassazione è effetto da errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione); - tutte le parti hanno ricevuto avviso dell ’ odierna adunanza camerale, ma, unitamente all’avviso di fissazione, non è stato comunicato anche il ricorso per correzione, introduttivo della presente procedura; -in via generale, il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alle controparti quale onere dell’interessato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, il ricorso propost o dal ricorrente non è statonotificato alle altre parti interessate; -in caso di ricorso di correzione di errore materiale, se non vi è prova della notifica del ricorso alle parti costituite nel procedimento concluso con la corrigenda ordinanza, occorre, di norma,convertire da procedura a istanza di parte in procedura di ufficio (al riguardo, cfr. Cass. n. 15149/25 e n. 31109/24) e con ordinanza interlocutoria rinviare agli adempimenti di Cancelleria; -nel caso di specie, tuttavia, non è necessaria detta conversione, essendo il ricorso, di cui si chiede la correzione, preordinato alla correzione di provvedimento (decreto di estinzione,per l’ appunto) per la cui pronuncia non è prevista la previa instaurazione di specifico contraddittorio tra le parti: sicché è congruente con tale premessa la conclusione che analoga previa comunicazione non sia necessaria neppure per dare impulso alla procedura di correzione; -d’altra parte, alla pronuncia del decreto, anche come corretto, può sempre seguire, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza ad opera di una delle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione; - pertanto, anche senza previa integrazione del contradittorio, può procedersi alla correzione deldetto decreto n. 26218/25, laddove in motivazione e nel dispositivo parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, mediante aggiunta, dopo la menzione delle generalità di [OSCURATO:PERSONA], delle parole “in qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”; -in definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: In tema di correzione di errore materiale, ogni qualvolta si tratti di correggere l ’ errore materiale , da cui sia affetto un decreto di estinzione, pronunciato dalla Corte di cassazione ex art. 391 c.p.c., non è necessario procedere alla notifica del ricorso per correzione alle parti costituite nel procedimento concluso con il corrigend o decreto, trattandosi di provvedimento per la cui pronuncia, cui comunque provvede il Collegio a norma dell’art. 391-bis c.p.c. e previa comunicazione della fissazione della relativa adunanza alle parti,non è prevista la previa instaurazione di specifico contraddittorio ; - nulla vi è a disporsi sulle spese, per la natura del presente procedimento; - essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, si dà mandato al la Cancell eria della Corte di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.; p. q. m. dispone correggersi il decreto di estinzione n. 26218/2025, reso da questa Corte ex art. 391 c.p.c. e depositato il 26/09/2025, mediante l’inserimento, in motivazione e nel dispositivo, dopo la menzione delle generalità di [OSCURATO:PERSONA], delle parole “in qualità di curatore dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, d
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