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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 33370/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CIU-SE-PPE Op.;-e-OleCt, che ha concluso chiedendo t di-Lf c-i&77L udito il cjiferf§ore Trattazione scritta.

A ••n•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con sentenza emessa in data 9 marzo 2023 il Tribunale Militare di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di truffa militare aggravata e continuata (di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Risulta contestato anche un ulteriore reato di falso in fogli di via (capo b) rubricato ai sensi dell'art.220 cod.pen.mil.pace

2. Avverso detta decisione ha proposto appello il Procuratore Generale Militare sostenendo che le motivazioni addotte dal giudice di primo grado riguardano esclusivamente il reato di truffa militare e non anche quello di falso.

Il fatto di cui al capo b), peraltro andava qualificato, si afferma come reato comune in quanto falso ideologico. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello con sentenza del 12 ottobre 2023 ha condiviso la prospettazione dell'organo di accusa circa l'assenza di statuizione sul fatto di cui al capo b) e lo ha qualificato come reato comune ai sensi dell'art.480 cod.pen., affermando il difetto di giurisdizione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla qualificazione del fatto come reato comune.

Si contesta la validità e la fondatezza di detta qualificazione in riferimento alla condotta oggetto di contestazione. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento.

Si sostiene la inammissibilità dell'atto di appello.

La decisione di primo grado, si afferma, estendeva la valutazione di insussistenza del fatto anche al reato di cui al capo b). 4.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto.

La valutazione di insussistenza del reato di falso era già contenuta nella decisione di primo grado e la prosecuzione del giudizio sul medesmo fatto integra violazione del ne bis in idem.5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso una decisione non impugnabile.

Ciò riguarda tutti i motivi proposti, dato che la assenza di impugnabilità è caratteristica ontologica dell'atto. 5.1 Ed invero, la decisione che si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione è inoppugnabile, ferma la possibilità delle parti di denunciare conflitto nel caso in cui due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (v.

Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009, Toscano, rv. 244832).

Si tratta, infatti, di decisione in rito, sicchè ogni questione va trattata e decisa innanzi l'autorità giudiziaria cui sono stati rimessi gli atti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CIU-SE-PPE Op.;-e-OleCt, che ha concluso chiedendo t di-Lf c-i&77L udito il cjiferf§ore Trattazione scritta. A ••n•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con sentenza emessa in data 9 marzo 2023 il Tribunale Militare di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di truffa militare aggravata e continuata (di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Risulta contestato anche un ulteriore reato di falso in fogli di via (capo b) rubricato ai sensi dell'art.220 cod.pen.mil.pace 2. Avverso detta decisione ha proposto appello il Procuratore Generale Militare sostenendo che le motivazioni addotte dal giudice di primo grado riguardano esclusivamente il reato di truffa militare e non anche quello di falso. Il fatto di cui al capo b), peraltro andava qualificato, si afferma come reato comune in quanto falso ideologico. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello con sentenza del 12 ottobre 2023 ha condiviso la prospettazione dell'organo di accusa circa l'assenza di statuizione sul fatto di cui al capo b) e lo ha qualificato come reato comune ai sensi dell'art.480 cod.pen., affermando il difetto di giurisdizione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla qualificazione del fatto come reato comune. Si contesta la validità e la fondatezza di detta qualificazione in riferimento alla condotta oggetto di contestazione. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento. Si sostiene la inammissibilità dell'atto di appello. La decisione di primo grado, si afferma, estendeva la valutazione di insussistenza del fatto anche al reato di cui al capo b). 4.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto. La valutazione di insussistenza del reato di falso era già contenuta nella decisione di primo grado e la prosecuzione del giudizio sul medesmo fatto integra violazione del ne bis in idem.5. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso una decisione non impugnabile. Ciò riguarda tutti i motivi proposti, dato che la assenza di impugnabilità è caratteristica ontologica dell'atto. 5.1 Ed invero, la decisione che si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione è inoppugnabile, ferma la possibilità delle parti di denunciare conflitto nel caso in cui due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (v. Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009, Toscano, rv. 244832). Si tratta, infatti, di decisione in rito, sicchè ogni questione va trattata e decisa innanzi l'autorità giudiziaria cui sono stati rimessi gli atti. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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