Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30573/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.1. La vicenda all'origine del provvedimento cautelare può essere così riassunta.

Unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente gestiva un'officina meccanica, attigua alla quale vi era un locale-box, nella immediata disponibilità dei due, in cui si rinvenivano due armi clandestine con il relativo munizionamento; proiettili compatibili con le armi sequestrate nel magazzino erano altresì trovate nell'armadio in uso all'istante nella casa dei genitori in cui viveva.

2. In data 13 marzo 2019, all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Napoli assolveva l'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata liberazione (sentenza divenuta irrevocabile il 28 giugno 2019).

L'esito assolutorio (che aveva riguardato anche il fratello [OSCURATO:PERSONA]) trovava essenzialmente ragione nel rilievo della disponibilità non esclusiva in capo all'istante (e al fratello) del locale in cui furono rinvenute le armi.

Il Tribunale, invero, aveva valorizzato le dichiarazioni testimoniali a discarico, nonché quelle dell'agente operante al momento del sequestro, per le quali "chiunque abitasse nel parco poteva lasciare lì una carrozzina o un televisore rotto", sicché non poteva dirsi integrata una situazione di disponibilità in qualsiasi momento delle armi, altresì considerato che entrambi gli imputati, in sede di esame, avevano concordemente dichiarato di non essere a conoscenza delle armi rinvenute nel locale attiguo all'officina, intestata al padre [OSCURATO:PERSONA], della quale asserivano avere la gestione il solo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che si trattava di un luogo aperto a chiunque volesse lasciare in deposito attrezzi dismessi e non più utilizzati.

3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato in capo all'istante la colpa grave, per avere tenuto una condotta macroscopicamente imprudente.

Richiamando il contenuto del verbale di arresto, ampiamente valorizzato sia dal [OSCURATO:PERSONA] della cautela che dal Tribunale del riesame, ha osservato come risultasse del tutto evidente che il locale-box, nel quale furono rinvenute le armi e le munizioni, pur essendo intestato a [OSCURATO:PERSONA], fosse nella disponibilità diretta ed immediata dei figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che lo utilizzavano abitualmente quale luogo di custodia dei pezzi di motore nonché del materiale di risulta della lavorazione meccanica di automobili.

L'ordinanza impugnata osserva che si tratta di un dato incontrovertibile, non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione del giudicato penale assolutorio, il quale, anzi, aveva positivamente asseverato la riconducibilità certa - sia pure non in via esclusiva - dell'officina e dell'annesso deposito ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Dovendosi anche tener conto della circostanza, emersa in fase cautelare e non smentita dalla sentenza assolutoria, secondo cui, sin dalla prima analisi di quanto rinvenuto, era risultato che parte del munizionamento rinvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era pertinente alle due armi da sparo reperite nel locale- box.

La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che la disponibilità, diretta ed immediata, di un deposito in cui, unitamente agli oggetti correlati alle esigenze del lavoro dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], erano occultate armi e munizioni e la mancata predisposizione delle più elementari cautele a tutela della proprietà privata, lasciata alla mercé di qualsivoglia malintenzionato, costituiscano altrettanti indicatori che, sebbene ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, integrano un profilo di colpa grave extraprocessuale, ostativo all'invocata riparazione.

Oltre alla descritta condotta extra processuale, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere una condotta processuale dolosa, sinergicamente concorrente a determinare l'applicazione della custodia cautelare, consistita nell'avere mentito in sede di interrogatorio di garanzia quando aveva affermato di non lavorare insieme al fratello nell'officina meccanica, mentre era risultato - in specie, dal verbale di arresto del 12 ottobre 2018 ove si dava atto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri - che l'odierno istante coadiuvasse il fratello nell'attività di meccanico - dato non smentito dal giudicato assolutorio -, attività che prevedeva anche l'utilizzo dell'attiguo locale.

3. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell'istante, affidandolo ad un unico, articolato motivo, con cui deduce erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte distrettuale, si sostiene, ha erroneamente fondato la propria decisione su un'asserzione apodittica secondo cui l'istante, dopo aver reso delle dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, ha dolosamente mentito in sede di interrogatorio di garanzia.

Il riscontro del mendacio sarebbe rappresentato dalle presunte dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla p.g. e riportate nel verbale di arresto dal quale emergerebbe che l'uomo lavorava nell'officina meccanica del fratello.

La difesa sottolinea che l'istante non aveva firmato il verbale di arresto e si era rifiutato di firmare quello di perquisizione, conseguendone che le dichiarazioni da lui rese non erano spontanee (in violazione del disposto di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.).

Esse, pertanto, non sarebbero utilizzabili ai fini del diniego dell'istanza di ingiusta detenzione.

La difesa lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non abbia dato rilievo alle dichiarazioni dei testi della difesa che il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione aveva valorizzato: il Tribunale aveva infatti chiarito che il locale - box era aperto e che i fratelli avevano l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] (unico proprietario) ad accedervi per depositare ogni sorta di bene.

La motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria perché, pur riconoscendo in premessa che il locale era di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso addebitando ai figli la colpa di aver omesso di predisporre le cautele richiamate nell'ordinanza impugnata il cui onere incombeva sul proprietario.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 31 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso; in subordine, di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui si dirà.

2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto ostativa all'invocato indennizzo una duplice condotta: una condotta processuale reputata dolosa, per avere l'indagato dolosamente mentito al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, allorché aveva affermato, contrariamente al vero, di non lavorare insieme al fratello nell'officina meccanica di via degli Ulivi; ed una condotta extraprocessuale reputata gravemente colposa, consistita nell'aver omesso qualsivoglia forma di cautela e di protezione del locale-box rimesso dal proprietario, il defunto padre [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di cui essi si servivano quotidianamente nell'espletamento della loro attività.

In relazione al mendacio, il difensore evidenzia che l'indagato si rifiutò di sottoscrivere il verbale di arresto che conteneva la dichiarazione spontanea dallo stesso resa ai Carabinieri - secondo la quale egli era impiegato con il fratello [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina meccanica attigua al locale interessato dalla presenza delle armi clandestine -, affermando che tale dichiarazione non era stata rilasciata spontaneamente ed era pertanto inutilizzabile nel presente giudizio di riparazione.

Il tema sollevato dalla difesa è tuttavia irrilevante perché superato dalle dichiarazioni dibattimentali, in particolare dalla testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA], alla quale fa riferimento l'ordinanza impugnata.

La Corte di appello ricorda come la disponibilità in capo ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] del locale magazzino in cui erano custodite le armi costituisca un dato incontrovertibile non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione del giudicato assolutorio.Ciò detto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte di legittimità a mente del quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282581).

Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha dato adeguatamente conto della ragione per la quale il convincimento erroneo del giudice è stato ulteriormente rafforzato dal mendacio reso da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia: invero falsamente affermando di non lavorare con il fratello nell'officina, l'indagato «ha confermato nel giudice della cautela il convincimento che tale menzogna fosse una strategia di difesa materiale del [OSCURATO:PERSONA], intesa tentare di scagionarsi dall'accusa di concorso nella detenzione delle armi rinvenute nel locale box (di cui anche lui disponeva)».

Quanto al profilo relativo alla colpa extraprocessuale, individuata dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione nel non avere predisposto cautele rispetto all'accesso da parte di terzi estranei nel locale in questione, il Collegio, pur rilevando l'infondatezza dell'affermazione del ricorrente che fa corrispondere alla mancanza della titolarità del locale in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di qualsivoglia loro obbligo, in quanto utilizzatori, di custodia dello stesso, rileva che il ravvisato vizio motivazionale risiede nel non avere la Corte territoriale motivato in merito alla pretesa regola prudenziale non osservata dall'istante, non avendo essa descritto i presupposti di fatto da cui sarebbe derivata la necessità di adottare cautele perché il locale non fosse utilizzato da altri per scopi illeciti.

Il generico rimprovero di non avere vietato ad altri l'accesso al locale non può, pertanto, in sé e per sé, rappresentare un profilo di colpa extraprocessuale ostativo alla richiesta riparazione, proprio in quanto la colpa deve concretarsi nella violazione di una regola cautelare generica o specifica, preesistente al momento della condotta tenuta.

3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110. 1.1. La vicenda all'origine del provvedimento cautelare può essere così riassunta. Unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente gestiva un'officina meccanica, attigua alla quale vi era un locale-box, nella immediata disponibilità dei due, in cui si rinvenivano due armi clandestine con il relativo munizionamento; proiettili compatibili con le armi sequestrate nel magazzino erano altresì trovate nell'armadio in uso all'istante nella casa dei genitori in cui viveva. 2. In data 13 marzo 2019, all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Napoli assolveva l'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata liberazione (sentenza divenuta irrevocabile il 28 giugno 2019). L'esito assolutorio (che aveva riguardato anche il fratello [OSCURATO:PERSONA]) trovava essenzialmente ragione nel rilievo della disponibilità non esclusiva in capo all'istante (e al fratello) del locale in cui furono rinvenute le armi. Il Tribunale, invero, aveva valorizzato le dichiarazioni testimoniali a discarico, nonché quelle dell'agente operante al momento del sequestro, per le quali "chiunque abitasse nel parco poteva lasciare lì una carrozzina o un televisore rotto", sicché non poteva dirsi integrata una situazione di disponibilità in qualsiasi momento delle armi, altresì considerato che entrambi gli imputati, in sede di esame, avevano concordemente dichiarato di non essere a conoscenza delle armi rinvenute nel locale attiguo all'officina, intestata al padre [OSCURATO:PERSONA], della quale asserivano avere la gestione il solo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che si trattava di un luogo aperto a chiunque volesse lasciare in deposito attrezzi dismessi e non più utilizzati. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato in capo all'istante la colpa grave, per avere tenuto una condotta macroscopicamente imprudente. Richiamando il contenuto del verbale di arresto, ampiamente valorizzato sia dal [OSCURATO:PERSONA] della cautela che dal Tribunale del riesame, ha osservato come risultasse del tutto evidente che il locale-box, nel quale furono rinvenute le armi e le munizioni, pur essendo intestato a [OSCURATO:PERSONA], fosse nella disponibilità diretta ed immediata dei figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che lo utilizzavano abitualmente quale luogo di custodia dei pezzi di motore nonché del materiale di risulta della lavorazione meccanica di automobili. L'ordinanza impugnata osserva che si tratta di un dato incontrovertibile, non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione del giudicato penale assolutorio, il quale, anzi, aveva positivamente asseverato la riconducibilità certa - sia pure non in via esclusiva - dell'officina e dell'annesso deposito ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Dovendosi anche tener conto della circostanza, emersa in fase cautelare e non smentita dalla sentenza assolutoria, secondo cui, sin dalla prima analisi di quanto rinvenuto, era risultato che parte del munizionamento rinvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era pertinente alle due armi da sparo reperite nel locale- box. La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che la disponibilità, diretta ed immediata, di un deposito in cui, unitamente agli oggetti correlati alle esigenze del lavoro dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], erano occultate armi e munizioni e la mancata predisposizione delle più elementari cautele a tutela della proprietà privata, lasciata alla mercé di qualsivoglia malintenzionato, costituiscano altrettanti indicatori che, sebbene ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, integrano un profilo di colpa grave extraprocessuale, ostativo all'invocata riparazione. Oltre alla descritta condotta extra processuale, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere una condotta processuale dolosa, sinergicamente concorrente a determinare l'applicazione della custodia cautelare, consistita nell'avere mentito in sede di interrogatorio di garanzia quando aveva affermato di non lavorare insieme al fratello nell'officina meccanica, mentre era risultato - in specie, dal verbale di arresto del 12 ottobre 2018 ove si dava atto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri - che l'odierno istante coadiuvasse il fratello nell'attività di meccanico - dato non smentito dal giudicato assolutorio -, attività che prevedeva anche l'utilizzo dell'attiguo locale. 3. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell'istante, affidandolo ad un unico, articolato motivo, con cui deduce erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte distrettuale, si sostiene, ha erroneamente fondato la propria decisione su un'asserzione apodittica secondo cui l'istante, dopo aver reso delle dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, ha dolosamente mentito in sede di interrogatorio di garanzia. Il riscontro del mendacio sarebbe rappresentato dalle presunte dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla p.g. e riportate nel verbale di arresto dal quale emergerebbe che l'uomo lavorava nell'officina meccanica del fratello. La difesa sottolinea che l'istante non aveva firmato il verbale di arresto e si era rifiutato di firmare quello di perquisizione, conseguendone che le dichiarazioni da lui rese non erano spontanee (in violazione del disposto di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.). Esse, pertanto, non sarebbero utilizzabili ai fini del diniego dell'istanza di ingiusta detenzione. La difesa lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non abbia dato rilievo alle dichiarazioni dei testi della difesa che il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione aveva valorizzato: il Tribunale aveva infatti chiarito che il locale - box era aperto e che i fratelli avevano l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] (unico proprietario) ad accedervi per depositare ogni sorta di bene. La motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria perché, pur riconoscendo in premessa che il locale era di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso addebitando ai figli la colpa di aver omesso di predisporre le cautele richiamate nell'ordinanza impugnata il cui onere incombeva sul proprietario. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 31 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso; in subordine, di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui si dirà. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto ostativa all'invocato indennizzo una duplice condotta: una condotta processuale reputata dolosa, per avere l'indagato dolosamente mentito al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, allorché aveva affermato, contrariamente al vero, di non lavorare insieme al fratello nell'officina meccanica di via degli Ulivi; ed una condotta extraprocessuale reputata gravemente colposa, consistita nell'aver omesso qualsivoglia forma di cautela e di protezione del locale-box rimesso dal proprietario, il defunto padre [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di cui essi si servivano quotidianamente nell'espletamento della loro attività. In relazione al mendacio, il difensore evidenzia che l'indagato si rifiutò di sottoscrivere il verbale di arresto che conteneva la dichiarazione spontanea dallo stesso resa ai Carabinieri - secondo la quale egli era impiegato con il fratello [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina meccanica attigua al locale interessato dalla presenza delle armi clandestine -, affermando che tale dichiarazione non era stata rilasciata spontaneamente ed era pertanto inutilizzabile nel presente giudizio di riparazione. Il tema sollevato dalla difesa è tuttavia irrilevante perché superato dalle dichiarazioni dibattimentali, in particolare dalla testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA], alla quale fa riferimento l'ordinanza impugnata. La Corte di appello ricorda come la disponibilità in capo ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] del locale magazzino in cui erano custodite le armi costituisca un dato incontrovertibile non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione del giudicato assolutorio.Ciò detto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte di legittimità a mente del quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282581). Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha dato adeguatamente conto della ragione per la quale il convincimento erroneo del giudice è stato ulteriormente rafforzato dal mendacio reso da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia: invero falsamente affermando di non lavorare con il fratello nell'officina, l'indagato «ha confermato nel giudice della cautela il convincimento che tale menzogna fosse una strategia di difesa materiale del [OSCURATO:PERSONA], intesa tentare di scagionarsi dall'accusa di concorso nella detenzione delle armi rinvenute nel locale box (di cui anche lui disponeva)». Quanto al profilo relativo alla colpa extraprocessuale, individuata dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione nel non avere predisposto cautele rispetto all'accesso da parte di terzi estranei nel locale in questione, il Collegio, pur rilevando l'infondatezza dell'affermazione del ricorrente che fa corrispondere alla mancanza della titolarità del locale in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di qualsivoglia loro obbligo, in quanto utilizzatori, di custodia dello stesso, rileva che il ravvisato vizio motivazionale risiede nel non avere la Corte territoriale motivato in merito alla pretesa regola prudenziale non osservata dall'istante, non avendo essa descritto i presupposti di fatto da cui sarebbe derivata la necessità di adottare cautele perché il locale non fosse utilizzato da altri per scopi illeciti. Il generico rimprovero di non avere vietato ad altri l'accesso al locale non può, pertanto, in sé e per sé, rappresentare un profilo di colpa extraprocessuale ostativo alla richiesta riparazione, proprio in quanto la colpa deve concretarsi nella violazione di una regola cautelare generica o specifica, preesistente al momento della condotta tenuta. 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le
Sentenza Cassazione n. 30573/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris