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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 08748/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 22 agosto 2022 del GIP del Tribunale di Catanzaro con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi.

Con il primo denuncia la violazione di norme processuali, con riferimento all'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare, di cui era stato notificato il deposito il 23 agosto 2022, era stata presentata il successivo 5 settembre quando il termine per impugnare scadeva il 10 settembre, mentre erroneamente il Tribunale del riesame aveva indicato come scadenza del termine il 2 settembre.

Con il secondo deduce la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., poiché l'ordinanza recava una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

E' pacifico che l'ordinanza del GIP sia stata notificata il 23 agosto, per cui, in assenza di espressa rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla

I. n. 742 del 1969 - sospensione che si applica nel caso in esame in cui il titolo cautelare è il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - non può considerarsi tardiva l'istanza presentata il 5 settembre.

Ed invero, la mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il "dies a quo" ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo (tra le più recenti, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115- 01).

L'ordinanza che ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'istanza di riesame deve poi essere annullata con rinvio e ciò anche se sia nel frattempo cessata la misura cautelare.

Infatti, il Tribunale del riesame è tenuto a rendere una pronuncia di merito, permanendo in tal senso l'interesse dell'indagato anche ad altri fini (Sez.

U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi, Rv. 242292-01; Sez. 1, n. 6002 del 04/02/2009, Tudor, Rv. 243365-01; Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Calia, Rv. 244141-01; Sez. 5, n. 54694 del 03/10/2017, Calfa, Rv. 271836-01) P.Q .

M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 22 agosto 2022 del GIP del Tribunale di Catanzaro con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di due motivi. Con il primo denuncia la violazione di norme processuali, con riferimento all'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare, di cui era stato notificato il deposito il 23 agosto 2022, era stata presentata il successivo 5 settembre quando il termine per impugnare scadeva il 10 settembre, mentre erroneamente il Tribunale del riesame aveva indicato come scadenza del termine il 2 settembre. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., poiché l'ordinanza recava una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. E' pacifico che l'ordinanza del GIP sia stata notificata il 23 agosto, per cui, in assenza di espressa rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla I. n. 742 del 1969 - sospensione che si applica nel caso in esame in cui il titolo cautelare è il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - non può considerarsi tardiva l'istanza presentata il 5 settembre. Ed invero, la mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il "dies a quo" ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo (tra le più recenti, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115- 01). L'ordinanza che ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'istanza di riesame deve poi essere annullata con rinvio e ciò anche se sia nel frattempo cessata la misura cautelare. Infatti, il Tribunale del riesame è tenuto a rendere una pronuncia di merito, permanendo in tal senso l'interesse dell'indagato anche ad altri fini (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi, Rv. 242292-01; Sez. 1, n. 6002 del 04/02/2009, Tudor, Rv. 243365-01; Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Calia, Rv. 244141-01; Sez. 5, n. 54694 del 03/10/2017, Calfa, Rv. 271836-01) P.Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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