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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09327/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gq/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, vòlto a contestare l'affermazione di responsabilità per la rapina, risulta non consentito, poiché - seppure formalmente diretto a contestare vizi della motivazione - riproduce doglianze schiettamente fattuali che contestano la valutazione del materiale probatorio, a fronte di un congruo percorso motivazionale (cfr. p. 3 della impugnata sentenza, ove si sottolinea l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle specifiche prove scientifiche, l'inidoneità delle discordanze emerse a scalfire il nucleo centrale delle stesse dichiarazioni, nonché la mancanza di prove certe a supporto degli assunti difensivi circa la diversa collocazione temporale delle tracce ematiche rinvenute sul cambiamonete); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati giudicati con la sentenza n. 280 del 2013 dal Tribunale di Locri, è generico e manifestamente infondato, a fronte dell'ampia motivazione, su una questione prettamente di merito, che i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta impossibilità di ravvisare nel caso di specie un medesimo disegno criminoso (cfr. p. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati la diversità delle modalità di condotta, i diversi contesti e le diverse vittime individuate dal ricorrente per la perpetrazione delle sue condotte delittuose); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gq/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, vòlto a contestare l'affermazione di responsabilità per la rapina, risulta non consentito, poiché - seppure formalmente diretto a contestare vizi della motivazione - riproduce doglianze schiettamente fattuali che contestano la valutazione del materiale probatorio, a fronte di un congruo percorso motivazionale (cfr. p. 3 della impugnata sentenza, ove si sottolinea l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle specifiche prove scientifiche, l'inidoneità delle discordanze emerse a scalfire il nucleo centrale delle stesse dichiarazioni, nonché la mancanza di prove certe a supporto degli assunti difensivi circa la diversa collocazione temporale delle tracce ematiche rinvenute sul cambiamonete); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati giudicati con la sentenza n. 280 del 2013 dal Tribunale di Locri, è generico e manifestamente infondato, a fronte dell'ampia motivazione, su una questione prettamente di merito, che i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta impossibilità di ravvisare nel caso di specie un medesimo disegno criminoso (cfr. p. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati la diversità delle modalità di condotta, i diversi contesti e le diverse vittime individuate dal ricorrente per la perpetrazione delle sue condotte delittuose); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4
Sentenza Cassazione n. 09327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris