CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37004/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile il reclamo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del predetto di concessione di un permesso di "necessità" ex art. 30 Ord. pen. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo per tardività ha omesso di considerare la sentenza della Corte costituzione n. 113 del 2020, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 30, comma 7-ter, Ord. pen., nella parte in cui prevede il termine di ventiquattro ore - non invece di quindici giorni - per impugnare la pronuncia del magistrato di sorveglianza in materia di permessi. 3. Tali doglianze risultano manifestamente infondate, poiché la succitata sentenza della Corte costituzionale ha riguardato esclusivamente il termine previsto in materia di permessi premio dall'art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., lasciando pertanto invariata l'applicabilità del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30 Ord. pen. nella materia dei permessi di necessità, che risulta senza contestazioni essere stata quella interessata dall'istanza del condannato. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore ;[OSCURATO:PERSONA] !,\ Luigi