CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 30/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Genova, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Hab alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 84 e 628 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria, anziché dei reati di furto e di percosse o lesione personale, nonostante la violenza fosse stata esercitata dopo che «l'impossessamento si era esaurito con la restituzione alla p.o. del bene sottratto» - è manifestamente infondato alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, nell'ipotesi che la violenza o la minaccia siano dirette allo scopo di procurarsi l'impunità (come nella specie: «finalizzata ad ottenere l'impunità»), è sufficiente che il reo usi il mezzo coercitivo immediatamente dopo il fatto, per sottrarsi alla reazione punitiva conseguente alla scoperta del suo operato, ossia al fine di evitare il proprio riconoscimento e tutti gli ulteriori pregiudizi penali e processuali che possono derivargli, come l'arresto, la denuncia, eccetera, sicché non ha alcun rilievo, pertanto, per questa seconda ipotesi di rapina impropria, che la refurtiva sia ancora in possesso del ladro o sia stata recuperata dal derubato e, in tal caso, che ciò sia avvenuto per volontaria restituzione o meno, essendo solo necessario che tra la condotta violenta del ladro e il fatto precedente sussista un nesso, sia finalistico, nel senso predetto, che cronologico (Sez. 1, n. 14839 del 20/06/1977, Trucco, Rv. 137313-01); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. con riguardo alla ritenuta consumazione della rapina impropria - è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di Genova ha correttamente motivato in ordine alla consumazione del reato, non arrestatosi al mero tentativo, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, che in questa sede non è possibile rivalutare, era emerso che l'imputato aveva posto in essere la violenza per procurarsi l'impunità dopo il compimento della sottrazione delle collanine in oro del Banti, atteso che, dopo avergliele strappate mentre la persona offesa si trovava sull'autobus, ne era disceso, era riuscito ad allontanarsi e, durante la fuga, aveva anche occultato la refurtiva; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle