CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende invirtù di procura in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8035/2024 depositata il16/09/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24562/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 9833/2026Data pubblicazione 16/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 14/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]