CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Fatto e diritto Con sentenza del 12/02/2021 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.612 cod. pen., in Empoli il 30/06/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta remissione di querela. In data 17/11/2021 è stata trasmessa memoria nell'interesse dell'imputato. Il ricorso è fondato, alla luce della remissione di querela intervenuta in data 11/5/2021 e contestualmente accettata; la sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile, ponendosi le spese del procedimento a carico dei querelati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente