CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 29197/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1102/2025 UP - 09/07/2025 R.G.N. 16652/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le note del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 09/12/2024, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28/01/2022 dal Tribunale di Genova, ha qualificato il fatto ascritto al capo a) come CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29197/2025 Roma, lì, 06/08/2025 tentato, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto agli stessi ascritto in rubrica (artt. 56, 393, 110 cod. pen.; artt. 110, 582, 585 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Erronea, omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 393 e 628 cod. pen., nonché travisamento della prova. La Corte di appello ha erroneamente riqualificato la condotta come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che giungere a riqualificare la condotta, come richiesto in sede di conclusioni, senza pregiudizio della pena già irrogata in primo grado, come tentata rapina. Veniva in tal senso richiamata la condotta imputata, non contestata nella sua ricostruzione e portata, atteso che l’oggetto della sottrazione da parte dei ricorrenti (ovvero un salvadanaio con all’interno delle mance) non rappresentava lo stesso identico oggetto della pretesa vantata, sicché l’azione violenta era diretta all’appropriazione di un oggetto diverso dal bene asseritamente oggetto della pretesa azionata. In conclusione, si osservava come la pretesa di restituzione di un telefono cellulare non giustificava l’apprensione di beni di beni del debitore a saldo del dovuto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa ha depositato memorie conclusive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è consentito per le ragioni che seguono. In via preliminare, occorre rilevare come oggetto dell’originaria imputazione fosse proprio il tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Quanto a tale condotta il Tribunale ha ritenuto che fosse consumata, mentre la Corte di appello nel ritenerla tentata, così riducendo la pena, è tornata alla originaria imputazione. Il motivo introdotto dalla parte pubblica non è consentito, atteso che, nel caso di specie, risulta proposto al solo fine di ottenere l’esatta osservanza della legge (tra l’altro richiamando e condividendo le conclusioni proposte dalla Procura generale in sede di appello, con le quali era stata richiamata una diversa pena rispetto a quella irrogata con la sentenza impugnata in questa sede) senza tuttavia voler ottenere un risultato non solo corretto, ma anche praticamente favorevole, all’evidenza non sussistente nel caso di specie, né in alcun modo allegato dalla parte ricorrente. 2. Deve conseguentemente essere ribadito che l’interesse ad impugnare si identifica con l’interesse al risultato del giudizio sull’impugnazione, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026-01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950-01). In altri termini, è sempre necessario che sia dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n.35785 del 04705/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630- 01). Pregiudizio che non è stato in alcun modo allegato dal ricorrente. 3. In conclusione, appare evidente come nel caso in esame non sia possibile individuare, attesa la genericità delle argomentazioni proposte dal ricorrente, l’effettiva presenza di un interesse ad impugnare. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/07/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]