CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2.Con unico motivo, i difensori censurano l’inosservanza degli artt. 420, 420-bis, 420-quater e 629-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza del processo celebrato nei suoi confronti. Con missiva comunicata a mezzo pec in data 25 settembre 2024, su richiesta della Corte di appello, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di «non aver avuto contatti con il Tosatti e di non essere presente nelle liste dei difensori di ufficio dal 31.01.2019». 3.2. Il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’assenza di Tosatti all’udienza del 18 ottobre 2021 sulla base di meri automatismi probatori, sconfessati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto ha fondato la certezza della conoscenza della pendenza del processo sulla base della mera nomina di difensore di fiducia e dell’elezione di domicilio, nonostante la rinunzia al mandato difensivo formalizzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, tuttavia, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 – 01). Nel caso di specie, peraltro, la notifica dell’atto di esercizio dell’azione penale è intervenuta quando il rapporto tra l’imputato e il difensore domiciliatario era ormai venuto meno; non risulta, peraltro, l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l’indagato e il difensore di ufficio. 3.3. La Corte di appello di Roma ha, tuttavia, ritenuto che il testo della mail inviata in data 15 gennaio 2020 da Tosatti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dimostri la deliberata sottrazione del ricorrente alla conoscenza del processo. Tosatti, secondo la Corte di appello, avendo avuto conoscenza della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, avrebbe dovuto informarsi sull’esito del procedimento penale. La mancata conoscenza del processo, dunque, non sarebbe incolpevole, in quanto «Tosatti era consapevole del procedimento pendente e decideva di volersi disinteressare della vicenda che lo vedeva coinvolto». 3.4. La mail di Tosatti valorizzata dalla Corte di appello è, tuttavia, intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito, con riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, ma con principio di diritto applicabile anche nel caso di specie, che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01). Le Sezioni unite hanno rilevato come la Corte Edu, nella pronuncia del 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, abbia statuito che le celebrazione del processo in assenza non viola l’art. 6, par. 3, lett. b), CEDU solo quando l’imputato abbia avuto una conoscenza “piena” del processo, in quanto solo da questa può derivare l’inequivocabile scelta di non comparire. L’imputato potrebbe anche essere al corrente che vi è un procedimento penale aperto nei suoi confronti, ma essere ignaro della celebrazione del processo. La mail inviata dal ricorrente all’avvocato, inoltre, non esprime in modo inequivoco il proprio disinteresse dalle sorti del processo, che, peraltro, all’atto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari era ancora futuro ed eventuale; tale mail, infatti, a rigore esprime un invito al difensore a soprassedere, che è compatibile anche con l’intento di avvalersi di un difensore di ufficio per ragioni economiche e non necessariamente con la volontarietà della rinuncia alla partecipazione al giudizio. La Corte di appello ha, inoltre, interpretato il dovere di autoresponsabilità dell’indagato in termini così assoluti da rendere irrilevante il dovere dell’autorità giudiziaria di notificare l’atto di accusa e la vocatio in iudicium. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, tuttavia, rilevato che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari «rappresenta una comunicazione fatta dal pubblico ministero di quale sia il contenuto della accusa senza, però, alcuna indicazione sul futuro sviluppo del procedimento; le uniche indicazioni che, secondo il testo della norma, devono essere date all’indagato riguardano solo le sue possibilità di difesa in sede di indagini. Non viene data, invece, alcuna informazione utile con riferimento al (futuro ed eventuale) processo né viene imposto alla parte un onere di mantenersi informato sui futuri sviluppi, tale da superare l’obbligo di citazione per il processo» (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01). La notificazione dell’accusa e della data dell’udienza del processo sono oneri che gravano esclusivamente sull’autorità statuale e che non possono essere sostituiti da presunzioni di conoscenza. Alla stregua di tali rilevi, dunque, non vi sono atti dai quali inferire, con adeguata certezza, che Tosatti abbia avuto conoscenza dell’accusa formulata nei suoi confronti e della data fissata per il processo o che sia deliberatamente sottratto allo stesso. 4. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, revocando la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 22 marzo 2023. Deve, da ultimo, essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 22 marzo 2023 e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso il 05/06/2025