CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32409/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 30 giugno2026,[OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi dimotivazione e di violazione di legge con riferimento alla sussistenza deglielementi costitutivi del delitto di ricettazione, sono inammissibili per difetto dispecificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che,nel disattendere le doglianze riproposte in questa sede, ha fatto correttaapplicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui l'affermazionedella responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamentogiudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, nédell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza01); che i motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazioni sviluppatenella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una critica soltantoapparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso per cassazione,consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]