CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal quale si faceva consegnare un motoveicolo pagandolo con un assegno risultato falso, del quale aveva garantito la solvibilità. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello era stato formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla contestazione della recidiva, considerato che se era vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva al suo attivo diversi reati, era altrettanto vero che essi risalivano a molti anni prima; la Corte di appello, anche se non avesse voluto aderire alla giurisprudenza richiamata, avrebbe dovuto motivare e valutare il rigetto del motivo di impugnazione 1.2 II difensore eccepisce che il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa Teseo e della Russo era stato condizionato dall'aver visto la fotocopia del documento di identità di [OSCURATO:PERSONA] prodotto in sede di acquisto; anche la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era insufficiente. 1.3 II difensore lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere concedibili le attenuanti generiche, non riuscendosi a comprendere quale fosse il precedente specifico evidenziato dal giudice di primo grado, ma soprattutto la "non limitata gravità" dei reati rilevata dal giudice di secondo grado. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando che le gravi )•N`sr modalità del fatto ed i precedenti specifici dell'imputato dimostravano la sua elevata personalità criminale; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Con riferimento alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). La Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, che la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato era costituita, oltre dai riconoscimenti fotografici, dall'intestazione all'imputato delle utenze telefoniche fornite a Teseo nel corso delle trattative per la vendita del motoveicolo e dalla consegna dei documenti dello stesso all'agenzia ACI presso la quale era stata formalizzata la compravendita, argomentazioni con le quali il motivo di ricorso non si confronta assolutamente, con conseguente inammissibilità dello stesso. 1.3 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche: deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta; 3 , Ans\NN, nel caso in esame, a fronte della motivazione dei giudici di merito, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som