CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOBATON 3EREMY KENT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SINA3 ORGES nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P 12-18867/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 dicembre 2023, ha parzialmente riformato (in tema di qualificazione della condotta descritta al capo A e riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., con relativa rideterminazione della pena) la sentenza del GUP del Tribunale di Modena, pronunciata il 29 marzo 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene ritenute di giustizia, per i reati commessi in concorso loro ascritti ai capi A, B e C. Ritenuto che i primi due motivi (replicati e reillustrati con memoria del 16 ottobre, ove si evidenzia anche la assoluta decisività della dedotta inutilizzabilità, per deficit di elementi altri) afferiscono alla dedotta e non ritenuta inutilizzabilità della fonte probatoria indiretta che ha consentito ai giudici del merito di ritenere dimostrato l'uso della bomboletta spray per commettere la rapina contestata al capo B, il che influirebbe sia sulla qualificazione del fatto, che sulla aggravante dell'uso dell'arma, che sulla corretta identificazione dei responsabili del fatto; che, tuttavia, il ricorso soggettivamente complesso non supera la prova di resistenza costituita dal secondo argomento di prova logica (che non appare affatto viziato nei termini rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) speso dai giudici del merito nella duplice conformità verticale del giudizio di responsabilità (rinvenimento della bomboletta, uso abituale della stessa da parte degli imputati, sequestro di analoga bomboletta presso il domicilio), manifestando pertanto palese inammissibilità; che il terzo motivo (criteri di riconoscimento della responsabilità per il fatto descritto al capi A, come riqualificato dalla Corte di merito) è meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 9 della sentenza impugnata) e, comunque, propone alla Corte di legittimità irricevibili profili di merito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.